“…nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente “.
Ad affermarlo è la Cassazione penale con la sentenza 31830/24, depositata il 5.8.2024, ove si aggiunge che: “La fattispecie ex art. 612 cod.pen., nella specie assorbita nel delitto complesso di rapina, è infatti un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mentre la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare la finalità intimidatoria va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Rv. 191433 – 01) e costituisce un accertamento fattuale riservato al Giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamente giustificato”.