Si riporta il testo del D.L. in oggetto indicato, contenente importanti modifiche normative, di immediata efficacia precettiva.

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92
Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale
e di personale del Ministero della giustizia. (24G00111)
(GU n.155 del 4-7-2024)
Vigente al: 5-7-2024
Capo I
Disposizioni in materia di personale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre
disposizioni per l’incremento del personale che opera in ambito
penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli
istituti di pena, nonche’ disposizioni in materia di personale
amministrativo;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita’ e urgenza di
introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per
una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di
trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione
dell’accesso ai benefici;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di definire, anche
in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita
destinazione di beni ad opera del pubblico agente;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di
introdurre disposizioni per l’efficienza del procedimento penale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di interventi in
materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di differire il
termine per l’entrata in vigore del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l’adozione degli
interventi necessari per l’effettiva operativita’ del medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assunzione di 1.000 unita’
del Corpo di Polizia penitenziaria
1. Al fine di incidere piu’ adeguatamente sui livelli di sicurezza,
di operativita’ e di efficienza degli istituti penitenziari e di
incrementare maggiormente le attivita’ di controllo dell’esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dall’articolo 703 del
codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e’ autorizzata l’assunzione straordinaria di un
contingente massimo di 1.000 unita’ di agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle
facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi
2 e 3 e per un numero massimo di:
a) 500 unita’ per l’anno 2025;
b) 500 unita’ per l’anno 2026.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’
autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l’anno 2025, di euro
26.235.803 per l’anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal
2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l’anno 2030, di euro 48.778.728
per l’anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al
2034, di euro 49.376.395 per l’anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a
decorrere dall’anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 e’ autorizzata la spesa di euro 747.500 per l’anno 2025,
di euro 1.137.500 per l’anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere
dall’anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per
l’anno 2025, euro 27.373.303 per l’anno 2026, euro 48.974.227 annui
per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l’anno 2030, euro
49.558.728 per l’anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal
2032 al 2034, euro 50.156.395 per l’anno 2035 e euro 51.144.263 annui
a decorrere dal 2036, si provvede:
a) quanto a euro 2.886.190 per l’anno 2025 e euro 27.373.303
annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze per euro 414.350 per l’anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a
decorrere dall’anno 2026;
2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per euro 259.043 per l’anno 2025 ed euro 3.350.292
annui a decorrere dall’anno 2026;
3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per euro 252.959 per l’anno 2025 ed euro 1.108.977
annui a decorrere dall’anno 2026;
4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 209.963 per l’anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere
dall’anno 2026;
5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l’anno 2025 ed
euro 1.987.632 annui a decorrere dall’anno 2026;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del
merito per euro 30.710 per l’anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a
decorrere dall’anno 2026;
7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per euro
137.987 per l’anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall’anno
2026;
8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica per euro 191.346 per l’anno 2025 ed euro
1.832.197 annui a decorrere dall’anno 2026;
9) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per euro 191.451 per l’anno 2025 ed euro 2.055.439
annui a decorrere dall’anno 2026;
10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’universita’ e
della ricerca per euro 218.026 per l’anno 2025 ed euro 2.118.311
annui a decorrere dall’anno 2026;
11) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per
euro 192.039 per l’anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere
dall’anno 2026;
12) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura,
della sovranita’ alimentare e delle foreste per euro 34.742 per
l’anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall’anno 2026;
13) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per
euro 254.917 per l’anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere
dall’anno 2026;
14) l’accantonamento relativo al Ministero della salute per
euro 94.482 per l’anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere
dall’anno 2026;
15) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
195.881 per l’anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall’anno
2026;
b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029,
euro 21.717.824 per l’anno 2030, euro 22.185.425 per l’anno 2031,
euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092
per l’anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall’anno 2036,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2
Assunzione dirigenti penitenziari
1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all’amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in
coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale
penitenziario e’ aumentata di venti unita’ di dirigente
penitenziario.
2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria e’ autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025,
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato,
anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia’
banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un
corrispondente contingente di venti unita’ di personale dirigenziale
penitenziario in aggiunta alle ordinarie facolta’ assunzionali
dell’amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
3. Per le finalita’ di cui al comma 2, e’ autorizzato lo
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per
l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto
direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e’
autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l’anno 2024, di
euro 1.837.717 per l’anno 2025, di euro 2.132.281 per l’anno 2026, di
euro 2.157.962 per l’anno 2027, di euro 2.183.644 per l’anno 2028, di
euro 2.209.326 per l’anno 2029, di euro 2.235.007 per l’anno 2030, di
euro 2.260.689 per l’anno 2031, di euro 2.286.371 per l’anno 2032, di
euro 2.312.053 per l’anno 2033, di euro 2.337.734 per l’anno 2034 e
di euro 2.363.416 annui a decorrere dall’anno 2035, di cui euro
76.000 per l’anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall’anno
2025 per le spese di funzionamento. Per l’espletamento delle
procedure concorsuali e’ autorizzata la spesa di euro 100.000 per
l’anno 2024.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per
l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
del Fondo di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l’anno 2025 ed
euro 2.363.416 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
Art. 3
Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di
vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria
1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l’efficienza
degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di
economicita’ dell’azione amministrativa, e’ autorizzata, per gli anni
2024 e 2025, l’assunzione di unita’ di polizia penitenziaria della
carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie
approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023,
nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facolta’
assunzionali previste a legislazione vigente.
Art. 4
Disposizioni in materia di formazione
degli agenti di polizia penitenziaria
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: “tra quattro e dodici mesi”;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente comma:
«1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e’ stabilita
in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare
servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del
raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di
specializzazione suppletivo di mesi due.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del
corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre
mesi».
Capo II
Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l’efficienza del procedimento penale
Art. 5
Interventi in materia di liberazione anticipata
1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma
10 e’ aggiunto il seguente:
«10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell’ordine di
esecuzione la pena da espiare e’ indicata computando le detrazioni
previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo
tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia
evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell’ordine
di esecuzione e’ dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui
all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno
riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il
condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione.».
2. All’articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le
parole «La concessione del beneficio e’ comunicata» sono sostituite
dalle seguenti: «La mancata concessione del beneficio o la revoca
sono comunicate».
3. L’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
– 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative
alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel
computo della misura della pena espiata e’ rilevante la liberazione
anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di
sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la
concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni
semestre precedente. L’istanza di cui al periodo precedente puo’
essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni
antecedente al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure
alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come
individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54.
2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del
termine di conclusione della pena da espiare, come individuato
computando le detrazioni previste dall’articolo 54, il magistrato di
sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la
concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che
non sono gia’ stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del
comma 3.
3. Il condannato puo’ formulare istanza di liberazione anticipata
quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai
commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita’,
nell’istanza medesima.
4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del
beneficio e’ adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza,
in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e’
comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati
nell’articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la
competenza a decidere sull’istanza prevista dal comma 1 appartiene al
tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli
atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione
anticipata.
5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore,
l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni
dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza
decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si
applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo
30-bis.».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le
modifiche necessarie a prevedere:
a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di
cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato
alle previsioni del comma 3 del presente articolo;
b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo
personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al
magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall’articolo
69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975;
c) che il direttore dell’istituto trasmette gli elementi di
valutazione necessari ai fini dell’articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354 in tutti i casi in cui e’ richiesto l’accesso a misure
alternative alla detenzione o benefici analoghi.
Art. 6
Interventi in materia di corrispondenza telefonica
dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche
necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e
familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:
a) all’articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici
settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di
cui all’articolo 37;
b) all’articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo,
inserimento del riferimento all’articolo 39.
2. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui
previsti dall’articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.
354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all’articolo
39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del
2000.
Art. 7
Modifiche all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
recante disciplina del regime detentivo differenziato
1. All’articolo 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di
interpunzione «.» e’ sostituito dal seguente: «;»;
b) dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente:
«f-bis) l’esclusione dall’accesso ai programmi di giustizia
riparativa.».
Art. 8
Disposizioni in materia di strutture residenziali
per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti
1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure
penali di comunita’ e agevolare un piu’ efficace reinserimento delle
persone detenute adulte e’ istituito presso il Ministero della
giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee
all’accoglienza e al reinserimento sociale. L’elenco e’ articolato in
sezioni regionali ed e’ tenuto dal Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita’ che ne cura la tenuta e l’aggiornamento ed
esercita la vigilanza sullo stesso.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla
formazione e all’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, le
modalita’ di esercizio dell’attivita’ di vigilanza sullo stesso e le
caratteristiche e i requisiti di qualita’ dei servizi necessari per
l’iscrizione nell’elenco. Con il decreto di cui al primo periodo
sono, altresi’, stabilite le modalita’ di recupero delle spese per la
permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonche’ i presupposti
soggettivi e di reddito per l’accesso alle suddette strutture dei
detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in
condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio
sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6.
3. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le
strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza
residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di
riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei
soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da
dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in
apposite strutture riabilitative.
4. Le strutture iscritte nell’elenco, in presenza di specifica
disponibilita’ ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione
domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui
all’articolo 284 del codice di procedura penale.
5. L’elenco dovra’ essere istituito mediante il ricorso ad un
avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni
d’interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere
residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai
requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al
comma 2.
6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che
non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni
socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio
sostentamento e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere
sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle
ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.
Art. 9
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale dopo l’articolo 314 e’ inserito il seguente:
«Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose
mobili). – Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilita’ di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad
un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge
o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di
discrezionalita’ e intenzionalmente procura a se’ o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e’
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
2. All’articolo 322-bis, comma 1, del codice penale dopo la parola
«314» sono aggiunte le seguenti: «, 314-bis».
Art. 10
Modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del
procedimento penale e la semplificazione in tema di misure
alternative
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), del
codice di procedura penale, la parola «reiterata» e’ sostituita dalla
parola «grave»;
b) all’articolo 412 del codice di procedura penale, dopo il comma
2-bis, e’ aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l’avocazione
delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51,
comma 3-bis e comma 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».
2. All’articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «in via provvisoria» sono
soppresse;
b) al secondo periodo, la parola «provvisoria» e’ soppressa;
c) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il tribunale di
sorveglianza, quando e’ proposta opposizione, procede, a norma del
comma 1, alla conferma o alla revoca dell’ordinanza.»;
d) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Allo stesso
modo il tribunale di sorveglianza procede quando l’ordinanza non e’
stata emessa.».
Capo III
Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie e modifiche al codice civile
Art. 11
Disposizioni in materia di procedimento esecutivo
relativo a Stati esteri
1. Non possono essere sottoposti a sequestro ne’ pignorati il
denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve
valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorita’
monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello
Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca
d’Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti
sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste
l’obbligo di accantonamento da parte della Banca d’Italia.
2. L’inefficacia di cui al comma 1 e’ rilevata dal giudice
dell’esecuzione anche d’ufficio.
3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.
Art. 12
Modifiche in materia di tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie
1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».
Art. 13
Modifiche all’articolo 2506.1 del codice civile
1. All’articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le
parole: «Con la scissione mediante scorporo una societa’ assegna
parte del suo patrimonio a una o piu’ societa’ di nuova costituzione
e a se’ stessa le relative azioni o quote», le parole «a se’ stessa»
sono soppresse.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi
mediante l’utilizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio