Con la sentenza n. 38141 depositata il 18 settembre 2023, la Cassazione penale chiarisce che, a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 2 d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) anche il reato di furto aggravato soggiace alla procedibilità a querela, escluse alcune specifiche insussistenti nella vicenda in esame.
L’assenza di alcuna querela comporta quindi l’accoglimento del ricorso dell’imputato, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza della condizione di procedibilità.
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Cass. pen., sez V, ud. 20 giugno 2023 (dep. 18 settembre 2023), n. 38141
Presidente Sabeone – Relatore Pilla
Ritenuto in fatto
- Con sentenza del 10 novembre 2022, la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la pronuncia dell’11 febbraio 2022 del Tribunale di Enna in composizione monocratica, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia condizionalmente sospesa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla recidiva.
L’accusa attiene al furto di energia elettrica sottratta alla società […] erogatrice attraverso il mezzo fraudolento (tranciando i circuiti amperometrici) e su cose esposte alla pubblica fede (artt. 624,625 nn. 2 e 7 c.p.).
- Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la improcedibilità per mancanza di querela.
L’art. 2 d. lgs. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela, ad eccezione di alcune specifiche ipotesi, del reato di furto.
La ipotesi di specie rientra nei casi di procedibilità a querela che manca nel caso di specie con la conseguente necessità di annullare la sentenza per mancanza della condizione di procedibilità.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente.
La ascrivibilità della condotta al B. è fondata sulla circostanza che lo stesso sia il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica; era presente all’atto della verifica; aveva usufruito della energia non contabilizzata; aveva rimborsato il danno alla società […]; non era credibile laddove aveva giustificato il pagamento del danno unicamente per evitare la interruzione della fornitura di energia.
A parere della difesa le argomentazioni riportate e contenute nella sentenza appaiono manifestamente illogiche, in quanto non fondate su prove ma su mere deduzioni penalmente non rilevanti.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza del mezzo fraudolento (art. 625 comma 1 n. 2 c.p.) con la conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
L’impossessamento è avvenuto tranciando i circuiti amperometrici e dunque attraverso il mezzo fraudolento.
Osserva, tuttavia, la difesa che già con i motivi di appello aveva lamentato che tale condotta deve ricondursi all’elemento costitutivo del reato dell’impossessamento e non ad una circostanza aggravante; sul punto la sentenza impugnata non ha fornito risposta limitandosi a richiamare i principi della cd. doppia conforme senza pronunziarsi sulla specifica censura, il cui accoglimento avrebbe determinato la estinzione per intervenuta prescrizione del reato.
2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.
In particolare, secondo la difesa, la esposizione per necessità o consuetudine alla pubblica fede non sussisterebbe nel caso di specie dal momento che il contatore non era al di fuori del diretto controllo della società erogatrice, in quanto esiste un sistema di rilevazione di anomalie sul circuito con conseguente invio di verifica da parte della società fornitrice.
Come risulta dall’esame dibattimentale del teste V. è stato proprio siffatto sistema di controllo a consentire la scoperta del furto.
2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza.
Come già dedotto con l’atto di appello, la difesa evidenzia la mancata correlazione tra imputazione e sentenza in relazione alla condotta contestata unicamente all’imputato, laddove la sentenza di primo grado aveva operato un riferimento ad un suo possibile ignoto concorrente con la conseguente necessità di chiarire il contributo (materiale o morale) fornito dall’imputato.
La Corte di appello non ha fornito risposta adeguata allo specifico motivo proposto.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento logico dei successivi motivi. Con particolare riferimento al reato di furto, l’art. 2 comma 1 lett.1) del d. lgs n. 150/2022 ha così sostituito l’art. 624 comma 3 c.p.:
“Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).”.
Dunque, il reato di furto di cui all’art. 624 c.p. aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 c.p. (Con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.
2.Il motivo proposto con il ricorso, dunque, risulta fondato in ragione della sopravvenuta modifica legislativa e della mancanza di querela.
La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell’art. 2 c.p. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), Mohammad Razzaq, Rv. 274734).
Il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.
Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’art. 2 comma c.p. secondo il quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.
La sentenza va annullata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza della condizione di procedibilità.