Con provvedimento 7/9/2023 il Ministero della giustizia chiarisce che, su richiesta dell’interessato, la cancelleria deve apporre l’annotazione prescritta dall’art. 64-ter disp. nelle sole ipotesi previste da detta disposizione.

Viceversa, non compete alla cancelleria alcuna attività interpretativa per provvedimenti giurisdizionali non previsti dalla legge ed in tale caso deciderà l’Autorità giudiziaria, ­­investita della questione.

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Provvedimento 7 settembre 2023 – Quesito sull’ambito di applicazione dell’art. 64 ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d. lgs. n.150/2022 – Rif. Prot. DAG n. 152451E del 18 luglio 2023

11 settembre 2023

Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I Reparto I – Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Catania e, p.c.,

Alla sig.ra Responsabile della protezione dei dati personali dott.ssa Irene Sandulli

Al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del personale e della formazione

Oggetto: Quesito sull’ambito di applicazione dell’art. 64 ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d. lgs. n.150/2022 – Rif. Prot. DAG n. 152451E del 18 luglio 2023.

  1. Codesta Corte d’Appello, con nota prot.n.11402 del 18 luglio 2023, nel trasmettere il quesito ricevuto dal Dirigente del Tribunale di Catania, prot. 989/I del 9 marzo 2023, ha richiesto chiarimenti in merito “all’ambito applicativo e alle modalità operative dell’art. 64 ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d. lvo. n.150/2022”.[1]

In particolare, l’ufficio reputa necessario, per lo svolgimento dell’attività delle cancellerie, che questa Direzione: 1) asseveri se i provvedimenti che costituiscono titolo per ottenere le annotazioni previste dall’art. 64-ter disp. att. c.p.p., costituiscano, o meno, un numerus clausus; 2) individui il soggetto legittimato a verificare la sussistenza dei presupposti per procedere alle annotazioni previste dalla predetta norma.

La Corte d’Appello – in osservanza della circolare dell’allora Direzione generale della giustizia civile del 14 aprile 2016 prot. DAG n.67455U – ha previamente avviato una interlocuzione con gli uffici del distretto, al fine

di verificare se il tema oggetto del quesito fosse stato già affrontato e risolto, constatando la mancata applicazione dell’art. 64 ter disp. att. c.p.p. e/o di precedenti resi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, salvo quanto appresso.

Due, tra gli uffici interpellati, hanno prospettato soluzioni, peraltro antitetiche, per la risoluzione del quesito:

  • la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania ha “ravvisato l’assimilabilità del titolo oggetto del caso di specie, revocazione di misura di prevenzione reale, alle tipologie elencate nella disposizione normativa introdotta dalla legge Cartabia attesa l’identità di ratio, ed ha reputato ammissibile estendere analogicamente l’ambito applicativo della stessa”, (art. 64 ter disp. att. c.p.p.);
  • la Procura distrettuale di Catania, nell’illustrare le difficoltà scaturenti “dall’automatica operatività del diritto all’oblio e i conseguenti effetti distorsivi, ha privilegiato un’interpretazione restrittiva della nuova disposizione di legge subordinando la valutazione estensiva ad una preventiva valutazione discrezionale da parte dell’Autorità giudiziaria”.
  1. Per rispondere ai quesiti in esame, è opportuno sintetizzare la vicenda da cui scaturiscono i quesiti formulati dall’ufficio giudiziario, precisando altresì il tipo di provvedimento in rilievo, nel caso di specie.

IL GUP del Tribunale di Catania, con sentenza del 29 luglio 2011, nell’ambito di un procedimento penale, assolveva il prevenuto dal reato di cui al capo a), di cui all’art. 416 bis c.p.; lo condannava, con altri soggetti, per il reato di cui capo b); dichiarava infine, per i restanti capi di imputazione, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Su istanza della parte, la Corte di appello di Catania, con decreto emesso in data 18 febbraio 2013 nell’ambito della procedura di prevenzione n. 9/2012 MP, disponeva la revocazione della confisca e per l’effetto la restituzione dei beni all’avente diritto.

In data 2 febbraio 2023, l’istante depositava, presso la Sezione Misure di prevenzione della Corte d’appello di Catania, la richiesta di apposizione, a

margine del decreto di revocazione della confisca, dell’annotazione prevista dal comma 3 art. 64-ter c.p.p., consistente nell’attestazione dell’idoneità di quel titolo a legittimare “un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”, il tutto sull’assunto che “per costante lezione della Suprema Corte” al decreto siffatto dovesse riconoscersi natura di sentenza.

  1. Tali le questioni all’esame dell’Ufficio e gli antefatti che ne costituiscono la ragione, ai fini della soluzione del primo quesito, vertente – in ultima analisi – della natura tassativa o meno dell’elencazione all’art. 64-ter disp. att. c.p.p., è utile riportare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa.

In essa si legge: “il “costituire titolo” lascia intravedere una iniziativa su richiesta…che esclude l’attivazione officiosa o comunque automatismi incombenti sulle cancellerie. I provvedimenti che costituiscono titolo per la indicizzazione sono individuati dal criterio di delega nel “decreto di archiviazione”, nella “sentenza di non luogo a procedere” e nella “sentenza di assoluzione”. […] Il rinvio all’articolo 17 del Regolamento sulla protezione dei dati (Diritto alla cancellazione – diritto all’oblio) vuole garantire il rispetto della disciplina comunitaria, imposto dalla delega. Non si è ritenuto opportuno effettuare un rinvio maggiormente specifico, mediante espressa menzione dell’art. 17, comma 1, lett. e) e dell’art. 19 del Regolamento: ciò non perché si ritenga che dette norme non siano applicabili, ma all’opposto perché il rinvio all’articolo 17 del Regolamento senza ulteriori specificazioni appare in grado di meglio evocare l’istituto del diritto all’oblio nella sua interezza, anche a fronte di future modifiche nella disciplina U.E…Le tipologie di annotazioni rilasciabili dalla cancelleria, sulla base dell’interesse e della specifica richiesta di parte, sono due, entrambi ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 679: un preventivo ed originario divieto di indicizzazione del provvedimento (comma 2); una successiva attestazione dell’idoneità del titolo ad ottenere la deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante, ad indicizzazione già avvenuta ( comma 3)”.

Da quanto detto si evince che, con il d. lgs. n. 150 del 2022, si sia inteso introdurre uno strumento di semplificazione, volto a rendere maggiormente spedito l’esercizio del diritto all’oblio in presenza di alcuno dei titoli espressamente indicati dalla norma, e salve le facoltà assegnate, in via generale, all’interessato dall’art. 17 GDPR; per tali finalità si è previsto che, a richiesta di parte, la Cancelleria proceda all’apposizione dell’annotazione prevista dalla legge, senz’altra verifica se non quella di trovarsi in presenza di alcuno dei titoli indicati dalla norma.

È chiaro, quindi, che nel caso di specie, ove si è chiesto di procedere alle annotazioni di cui all’art. 64-ter disp. att. c.p.p. a margine di un decreto di revocazione della confisca, la cancelleria non potesse provvedere de plano, né potesse assimilare motu proprio il decreto cosiffatto ad uno dei provvedimenti indicati dalla norma, esulando tale ipotesi da quelle espressamente contemplate dalla legge; in altri termini, è escluso che, con l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., si sia inteso addossare alla Cancelleria il compito (neppure coerente con la ratio dell’intervento legislativo) di esprimere valutazioni e adottare, in totale autonomia, interpretazioni atte a risolvere i casi dubbi, col risultato di estendere l’applicazione della norma a fattispecie non espressamente contemplate.

Piuttosto, come già detto, alla Cancelleria deve dirsi demandato il compito di procedere alle “annotazioni” contemplate dall’art.64-ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell’interessato, senz’altro onere che quello di verificare che l’istanza sia riferita ad alcuno dei provvedimenti specificamente indicati dall’articolo.

Questa Direzione ritiene quindi di condividere il parere reso dal Procuratore della Repubblica di Catania, allegato alla documentazione a corredo del quesito, laddove si osserva: “l’automaticità non può essere estesa analogicamente oltre il perimetro in cui ciò risulti espressamente previsto dalla legge italiana e/o dalla direttiva europea. La ragione andrebbe individuata nella necessità di operare il bilanciamento fra interesse individuale all’oblio e pubblica conoscenza dei fatti, che solo in presenza delle situazioni tipiche individuate dalle fonti Ue e nazionali consentirebbe l’automatica prevalenza del primo. …Omissis…sarebbe abnorme da un lato, ma impossibile dall’altro … poter garantire in modo automatico e con parità di applicazione l’automatica conseguenza del diritto all’oblio delle attività diverse originate come conseguenza di procedimenti penali definiti in modo assolutorio…Omissis… A voler

discutere dell’eventuale “effetto derivato” di automaticità della sentenza di assoluzione giudiziaria sul diritto all’oblio di eventuali conseguenze di tipo diverso, va non da ultimo considerato che nella situazione che ci occupa, non essendosi prodotta una piena assoluzione, ma essendovi stata condanna per taluni reati il diritto all’oblio non verrebbe ad operare in modo automatico neppure per la decisione giudiziaria dovendo essere esso stesso conseguente ad un vaglio operato da un giudice. Ne consegue…che in tutti gli altri casi da quelli tipicamente indicati il riconoscimento del diritto all’oblio dovrebbe discendere da una decisione giudiziaria…”.

In conclusione, in risposta al primo dei quesiti in esame, deve affermarsi che la cancelleria sia tenuta a procedere alle annotazioni di cui all’art. 64- ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell’interessato, in presenza dei titoli espressamente indicati dalla norma, esulando dalla sua competenza di esprimere valutazioni e dare accesso a richieste riferite a provvedimenti giurisdizionali ivi non contemplati.

Viceversa, in presenza di istanze riferite a provvedimenti diversi da quelli indicati nell’art. 64ter disp. att. c.p.p., che richiedano un’attività interpretativa, questa Direzione reputa che il soggetto a ciò deputato debba individuarsi nell’autorità giudiziaria, ove investita della relativa richiesta.

  1. La risposta al secondo quesito, involgente la individuazione del soggetto legittimato a verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all’annotazione, per quanto non desumibile dalle precedenti considerazioni e nei limiti in cui riferita al profilo professionale del personale delle cancellerie, esula invece dalle attribuzioni di questa Direzione Generale; tale individuazione sembra piuttosto rimessa, in base alla normativa vigente (d.m. 6 febbraio 2020 e all’art. 16 commi 1 e 2 del d.P.C.M. n.84/2015), alle attribuzioni della Direzione generale del personale e della formazione, cui pertanto il quesito, unitamente alla presente nota, viene trasmesso per i profili di competenza.

Considerata la novità e rilevanza della questione, si invita codesto ill.mo Presidente a dare diffusione tra gli uffici del distretto della presente nota, anche inoltrata, per opportuna conoscenza, al Responsabile della protezione dei dati personali presso il Ministero.

Cordialità.
Roma, 7 settembre 2023

[1] art. 64-ter. Disp. att. c.p.p. – Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.». Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”.