Un automobilista viene sanzionato per aver percorso un tratto stradale ad una velocità superiore al massimo consentito, come rilevato da una vettura della Polizia locale, in sosta al lato della carreggiata e “priva dei colori istituzionali” (quindi non riconoscibile).
Nei giudizi di merito viene ritenuto “che fosse ben visibile la segnaletica, nel caso in specie “fissa… a nulla rilevando, invece, che non fosse visibile la postazione di rilevazione del controllo”.
La Corte di Cassazione ribalta tale modus opinandi e formula il seguente principio di diritto: “«l’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione».
Presidente D’Ascola – Relatore Cosentino
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. B.A. propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 2034/2017 del Tribunale di Vicenza che, confermando la sentenza n. 165/2010 del Giudice di Pace di Thiene, ha rigettato l’opposizione da lui proposta al verbale di accertamento con cui gli era stata contestata – in esito al rilevamento del controllo elettronico della velocità effettuato dall’interno di un’autovettura del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, in sosta e priva dei colori istituzionali – la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 1 e comma 9-bis (D.Lgs. n. 285 del 1992), per avere la vettura di sua proprietà superato di 62 km/h il limite di velocità di 50 km/h consentito sul tratto di strada del Comune di (omissis), in data (omissis).
2. Per quanto rileva in questa sede, il tribunale ha affermato che, ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, era sufficiente che fosse ben visibile la segnaletica, nel caso in specie “fissa”, circa la sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità – fatto accertato – a nulla rilevando, invece, che non fosse visibile la postazione di rilevazione del controllo, ovverosia la “auto civetta” della Polizia Locale (pag. 8 sent.). Il Tribunale ha altresì ritenuto irrilevante la circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 n. 300/A/1/10307/09/144/5/20/3 (cd. Direttiva Maroni) alla cui stregua “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sita utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.
Al riguardo, nell’impugnata sentenza si sottolinea, per un verso, che tale circolare era stata emessa in epoca successiva alla commissione dell’illecito amministrativo contestato all’opponente e, per altro verso, che il parametro per valutare la legittimità della contestazione andava individuato nella norma di legge e non in una circolare ministeriale.
3. Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il sig. B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis “anche sulla base dell’interpretazione fornita dalla cd. Direttiva Maroni del 14.08.2009” (pag. 6 ricorso) per avere il Tribunale affermato l’irrilevanza della circostanza che la postazione di rilevazione del controllo elettronico della velocità non fosse visibile. L’erroneità dell’interpretazione del giudice di merito sarebbe confermata, ad avviso del ricorrente, dalle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare del 14/08/2009, qui menzionata nel paragrafo precedente.
4. Resistono, col medesimo atto di controricorso, il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino ed il Comune di (omissis) .
5. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 21 luglio 2021, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie.
6. La questione di diritto sollevata nell’unico motivo di ricorso si risolve nella individuazione della esatta interpretazione del disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, secondo cui “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (…)”. Ci si chiede se la locuzione “preventivamente segnalate e ben visibili” integri una dittologia sinonimica oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo: non solo la loro segnalazione preventiva, ma anche la loro visibilità da parte degli utenti della strada.
6.1. Il Tribunale di Vicenza ha privilegiato la prima opzione interpretativa, facendo leva sulle parole “ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” e sostenendo che il requisito della visibilità sarebbe da riferire ai cartelli segnaletici e non alle postazioni di controllo. Nell’impugnata sentenza si argomenta, infatti, che, se “il requisito della visibilità fosse invece riferito alla postazione di controllo, si dovrebbe necessariamente ritenere sufficiente che quest’ultima sia soltanto segnalata e ben visibile, potendo addirittura il relativo cartello essere nascosto: tuttavia, è indubitabile che non sia sufficiente la presenza di un cartello stradale che segnali la presenza di un autovelox, dovendo il medesimo cartello essere, al contempo, ben visibile” (pagg. 8/9).
6.2. La suddetta interpretazione non è persuasiva. L’affermazione che un cartello segnaletico deve essere ben visibile è puramente tautologica, giacché un cartello segnaletico non può essere tale se non è collocato in modo da risultare ben visibile; ma il tribunale non chiarisce perché una interpretazione che predichi il requisito della visibilità (anche) per la postazione di rilevamento della velocità debba ritenersi escludente della necessità della visibilità (la quale, si ripete, è una caratteristica ontologica di qualunque cartello segnaletico) del cartello destinato alla segnalazione preventiva della postazione stessa.
6.3. In realtà, tanto l’interpretazione letterale quanto l’interpretazione teleologica convergono verso la soluzione interpretativa propugnata dal ricorrente e fatta propria dal Ministero dell’Interno.
6.4. Quanto all’interpretazione letterale, è agevole rilevare che, secondo il significato proprio delle parole, il senso del sintagma “preventivamente segnalate” è diverso dal significato del sintagma “ben visibili”. Un oggetto o uno stato dei luoghi può essere preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa, può essere ben visibile e non essere preventivamente segnalato. La lettura proposta dal tribunale finisce con risolversi in una interpretatio abrogans della norma là dove prescrive il requisito della visibilità delle postazioni di rilevazione della velocità.
6.5. Quanto all’interpretazione teleologica, va considerato che la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione. La prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.
6.6. Va altresì aggiunto che tanto il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità, quanto il requisito della visibilità di tale postazione, riguardano indistintamente sia le postazioni fisse che quelle mobili. Ciò è stato di recente affermato da questa Corte, con riferimento al requisito della previa segnalazione, nella sentenza n. 29595/2021, nella quale – passate in rassegna le diverse modalità di segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità previste dal decreto del Ministero dei trasporti 15 agosto 2007 – si evidenzia che “le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”. Tale pronuncia illumina anche la fattispecie oggetto del presente giudizio, giacché è evidente che, se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione, non c’è alcuna ragione per ritenere che le stesse possano ritenersi esonerate dal requisito della visibilità, da soddisfare con le modalità indicate dalla normazione secondaria emanata dal Ministero dei trasporti (D.M. 15 agosto 2007, D.M. 13 giugno 2017, n. 282) applicabile ratione temporis.
7. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Vicenza, in persona di altro magistrato, che si atterrà al seguente principio di diritto: l’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
8. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Vicenza, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.