Presidente Rosi – Relatore Di Stasi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24/01/2020, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25/10/2018 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto – con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, F.F. era stata dichiarata responsabile dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 3, e artt. 81 cpv. e 610 c.p., commessi in danno del cognato D.P. e condannata alla pena ritenuta di giustizia -, assolveva l’imputata da reati a lei ascritti di violenza privata perché il fatto non sussiste e confermava nel resto rideterminando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.F. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 3. Argomenta che con i motivi di appello si era evidenziato che non vi era alcuna valenza sessuale nel gesto contestato, in quanto posto in essere dalla ricorrente mentre tentava di far allontanare il cognato che le impediva il passaggio; la Corte territoriale, nel disattendere il motivo di gravame, aveva valutato l’atto solo sul piano oggettivo, senza contestualizzarlo e senza valutare anche la sussistenza dell’elemento soggettivo. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa. Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, senza considerare i rapporti tra le parti e le denunce reciproche; rimarca che il vaglio di attendibilità della persona offesa deve essere particolarmente rigoroso, mentre la Corte di appello aveva ritenuto valide le affermazioni della parte civile senza effettuare alcuna ulteriore valutazione. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con adeguata e logica motivazione, insuscettibile pertanto di essere sottoposta al sindacato di legittimità, la Corte territoriale, sulla base della precisa ricostruzione dell’avvenimento descritto dalla persona offesa nella querela e delle ulteriori risultanze istruttorie (documentazione fotografica e video relativi ai fatti di cui alla querela e alle immagini da esso estrapolati), ha ritenuto accertato che l’imputata, nel corso di un contesto di accesa conflittualità per l’uso delle parti comuni e di proprietà esclusiva del fabbricato ove abitava, dopo che il cognato le si era posizionato accanto per impedirle il passaggio attraverso un cancello, avvicinava il suo volto a quello dell’uomo, gli cingeva i fianchi per tirarlo verso di sé, posizionava il ginocchio destro tra le sue gambe e toccandogli due volte i genitali, faceva esplicito riferimento alle doti sessuali del cognato, che intanto cercava di respingerla. Ha, quindi, ritenuto integrato il contestato reato di violenza sessuale, rimarcando la evidente valenza sessuale dell’atto e l’irrilevanza del clima di conflittualità esistente tra le parti, in considerazione del fatto che il contatto fisico non era stato cercato o provocato dalla persona offesa e che la condotta non era stata determinata dalla necessità della imputata di reagire e difendersi di fronte ad comportamento costrittivo della persona offesa. La decisione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Va ricordato che tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3,n. 42871 del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è, infatti, limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3, n. 6643 del 12/01/2010,Rv.246186); ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis c.p., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3,n. 6340 del 01/02/2006, Rv.233315). Inoltre, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il reato di violenza sessuale non necessita in alcun modo, ai fini della sua configurabilità, dell’esistenza di uno specifico requisito soggettivo, consistente nel soddisfacimento sessuale dell’agente. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie prevista dall’art. 609 bis c.p., è, infatti, la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà assoluta ed incondizionata, che non incontra limiti nelle intenzioni che il soggetto agente possa essersi prefisso. L’atto deve essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo (ex plurimis, Sez.3, n. 3648 del 03/10/2017, dep.25/01/2018, Rv.272449 – 01; Sez.3, n. 21020 del 28/10/2014, dep.21/05/2015, Rv.263738 – 01; Sez.3, n. 35625 del 11/07/2007, Rv.237294 – 01), essendo sufficiente, sul piano soggettivo, che l’imputato sia consapevole che con la propria condotta abbia posto in essere un atto con natura sessuale, ossia un atto idoneo a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, dovendosi ritenere tale anche il gesto compiuto ioci causa o con finalità di irrisione (Sez.3, n. 1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779 – 01) ed essendo irrilevante l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell’agente, che non esclude la connotazione sessuale dell’azione (Sez.3, n. 20459 del 24/01/2019, Rv.275965 – 01). Alla stregua di tali premesse ermeneutiche, il gesto compiuto dall’imputata nei confronti del cognato è stato correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p., avendo la F. consapevolmente posto in essere un repentino e ripetuto toccamento degli organi genitali dell’uomo (oggettivamente esprimenti la sessualità), restando irrilevante la finalità denigratoria o di scherno, pure perseguita dalla donna. 2. Il secondo motivo di ricorso, peraltro anche genericamente formulato, è manifestamente infondato. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv.253214). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014). Va, inoltre, ribadito che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578). Invero, l’attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Tanto premesso, la Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, richiamando e condividendo la valutazione del primo giudice e spiegando che il clima di conflittualità esistente tra i soggetti coinvolti non incrinava il vaglio positivo di attendibilità della persona offesa, il cui narrato accusatorio era caratterizzato da coerenza intrinseca e corroborato anche da chiari ed inequivoci elementi di riscontro esterno, costituiti dalle registrazioni video in atti, le cui immagini corrispondevano perfettamente a quanto riferito nella querela e trovavano conferma nell’accertamento compiuto nell’immediatezza dei fatti dai c.c. intervenuti sul posto. Rispetto a tale percorso giustificativo che si sottrae al sindacato di legittimità, la ricorrente propone censure meramente contestative e prive del necessario confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro tremila. 5. La ricorrente va, inoltre, condannata, in base al disposto dell’art. 541 c.p.p., alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornate sulla base del D.M. n. 37 del 2018, all’impegno profuso, all’oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro tremilacinquecento, oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.