Oggi 30.10.2020 è stata depositata la sentenza 30212 della Quarta sezione della Corte di Cassazione che, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per peculato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio “in anni due e mesi otto di reclusione e in pari durata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici”.

La vicenda riguarda un dirigente scolastico che si appropriava di ben € 55.000, pari alle quote corrisposte per le gite scolastiche dagli studenti dell’istituto da lui presieduto.

A differenza dei giudici di merito, la Corte ravvisa però un unico reato di peculato, escludendo la continuazione, “in assenza di specifici accertamenti delle date delle singole appropriazioni” e conseguentemente annulla senza rinvio l’impugnata sentenza con esclusivo riferimento  all’aumento derivante dalla continuazione.

Trattandosi di mera operazione aritmetica, infatti, la Corte provvede alla riquantificazione della pena, come consentitole dall’art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

 


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 settembre – 30 ottobre 2020, n. 30212
Presidente Mogini – Relatore Criscuolo

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 19 novembre 2015 dal Tribunale di Benevento, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di peculato e con la diminuente di rito lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
All’imputato, nella qualità di direttore dei servizi generali e amministrativi presso l’Istituto Superiore Statale Ruggiero II di Ariano Irpino, è contestata l’appropriazione della somma di 55 mila Euro, costituita dalle quote versate dagli studenti per le gite scolastiche, di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio, non versandola sul conto corrente dell’istituto, ma utilizzandola per fini personali, come da lui stesso ammesso, in epoca antecedente e prossima al 2 giugno 2014.
Nei giudizi di merito è emerso che nella riunione del 23 aprile 2014 il dirigente scolastico aveva appreso che le quote versate dagli alunni per le gite scolastiche, raccolte dai docenti, erano state da costoro consegnate all’imputato, il quale aveva assicurato che le avrebbe successivamente versate sul conto corrente dell’istituto, non ancora disponibile. Tuttavia, poiché dalla verifica effettuata il 29 aprile successivo il dirigente aveva accertato che i fondi, per l’ammontare di 55 mila Euro, non erano mai stati versati, alla richiesta di spiegazioni l’imputato aveva ammesso di averli trattenuti e utilizzati per esigenze personali, contestualmente impegnandosi a restituirli entro 20 giorni, ma ne aveva restituito solo una parte nella misura di 11 mila Euro.
Essendo emerso dalle dichiarazioni del personale e dei docenti che le somme raccolte per le gite scolastiche dal settembre 2013 erano state periodicamente versate all’imputato, che se ne era appropriato, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistente una pluralità di reati di peculato, consumandosi il reato con le singole appropriazioni.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore del Vi., che ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1 carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’aumento applicato per la continuazione, non contestata nel capo di imputazione.
Deduce che la Corte di appello si è limitata a richiamare le conclusioni del primo giudice, senza rispondere alle censure difensive, ritenendo sussistente una pluralità di reati per la pluralità di consegne di denaro da parte del personale scolastico, preposto all’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’anno 2013-2014. Sostiene che il ragionamento è manifestamente illogico e la motivazione apparente, in quanto si trascura che fino alla scoperta dell’ammanco di cassa, in epoca precedente al 29 aprile 2014, le gite scolastiche si erano svolte regolarmente e le ditte erano state pagate; inoltre, l’obbligo dell’imputato di versare le quote di partecipazione degli studenti sul conto corrente della scuola è sorto solo dopo il 23 novembre 2013 con l’approvazione del regolamento di istituto. L’omessa considerazione di tali elementi avrebbe dovuto indurre ad escludere il reato per le gite svoltesi dal settembre al novembre 2013 e anche nel periodo successivo;
1.2 violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa considerazione degli elementi favorevoli indicati nell’appello, in particolare, il regolare svolgimento delle gite e dei viaggi di istruzione programmati, il mancato ricorso ad artifici, la confessione resa e l’entità della somma restituita;
1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ fondato il primo motivo, in quanto nel capo di imputazione non si contesta una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione, né si fa riferimento, in fatto, a periodiche appropriazioni di denaro.
E’ ben vero che la valutazione dei giudici di merito è fondata sulle dichiarazioni dei docenti circa la periodicità delle consegne di denaro, note all’imputato, che ha scelto di definire il giudizio allo stato degli atti, nonché sulla natura istantanea del peculato, che si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione del danaro da parte dell’agente che ne ha la disponibilità per ragioni di ufficio, e, nel caso di specie è emerso che l’imputato si è appropriato ripetutamente, in più occasioni e in via continuativa, delle somme consegnategli dai docenti sentiti, non versandole sul conto corrente dedicato e sottraendole allo scopo di destinazione, utilizzandole per scopi personali.
Tuttavia, è altrettanto pacifico che non risultano indicati né accertati in modo preciso né l’epoca né l’importo dei singoli versamenti periodici né l’epoca delle singole appropriazioni e tale incertezza emerge dalla stessa indicazione del periodo di commissione del reato, contestato come commesso “in epoca antecedente e prossima al 2 giugno 2014”.
Ne deriva che, a fronte della contestazione di un unico reato nel capo di imputazione, non è certo il riferimento ad un periodo indeterminato precedente all’accertamento del fatto illecito a poter giustificare l’addebito di una pluralità di reati, in assenza di specifici accertamenti delle date delle singole appropriazioni, lesivi del diritto di difesa. Peraltro, la contestazione fa riferimento all’importo complessivo oggetto dell’appropriazione indebita e non agli importi periodici raccolti e versati all’imputato, sicché anche tale elemento depone per l’unicità del reato.
Il collegio non ignora l’orientamento secondo il quale la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015 dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825 – 01; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv.264772), tuttavia, anche le dichiarazioni testimoniali non forniscono indicazioni precise sui tempi di consegna e sugli importi di volta in volta consegnati, sicché tale indeterminatezza si scontra con la natura istantanea del reato, necessitante della precisa individuazione del momento appropriativo e, come già detto, l’imputazione, neppure in fatto, indica comportamenti plurimi, individuati nella loro materialità e specificità.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il terzo motivo sull’eccessività dell’aumento per la continuazione.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all’aumento applicato a titolo di continuazione nella misura di mesi 6 di reclusione sulla pena di anni 4 di reclusione.
2. E’ invece, inammissibile il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio a fronte della puntuale motivazione resa in sentenza.
Ed infatti, il diniego delle attenuanti generiche risulta ampiamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e alla funzione svolta dall’imputato, nonché alla svalutazione delle dedotte, ma non provate difficoltà familiari, e della confessione resa a fronte dell’insuperabilità oggettiva dell’ammanco e, quindi, necessitata; parimenti incensurabile è la determinazione della pena base, fissata in misura pari al minimo edittale.
Ne consegue che per effetto dell’eliminazione dell’aumento per la continuazione nella misura applicata dai giudici di merito, la pena può essere rideterminata da questa Corte ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., trattandosi di una mera operazione di calcolo, in due anni e mesi otto di reclusione a seguito dell’applicazione della diminuente per il rito sulla pena base in precedenza indicata.
Tenuto conto dell’entità della pena rideterminata, dell’epoca di commissione del reato e della previgente disciplina più favorevole, va rideterminata anche la durata della pena accessoria in misura pari alla durata della pena principale ex art. 37 cod. pen., che ha natura residuale rispetto all’art. 29 cod. pen. ed opera nei casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la continuazione, che elimina, e per l’effetto ridetermina la pena principale in anni due e mesi otto di reclusione e in pari durata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.