Un tifoso pubblicava sul sito FB della propria squadra del cuore dei messaggi, con i quali accusava un giocatore di essersi venduto le partite ed invitava gli altri tifosi a raggiungerlo per impartirgli una lezione.
La Corte, con sentenza  n. 28686 depositata ieri 15/10/2020 (in calce) reputa corretta la sentenza di appello, che lo aveva condannato per istigazione a delinquere e diffamazione aggravata, essendo congruamente provata la sua responsabilità alla luce delle risultanze peritali, attestanti la riconoscibilità di detti messaggi ai computer a lui in uso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 settembre – 15 ottobre 2020, n. 28686
Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria ha condannato Al. De Ch. per i reati di cui agli articoli 595 e 414 cod. pen. commessi in continuazione con interventi – pubblicati sulla pagina web pubblica Piacenza calcio presente sulla piattaforma Facebook – di offesa alla reputazione di Ca. Ge. e di istigazione dei tifosi della squadra di calcio del Piacenza, di cui Ge. era stato componente, a raggiungere quest’ultimo in Acqui Terme e li compiere in suo danno azioni delittuose, fatti compiuti dal 27 al 30 giugno 2011 e in epoca prossima antecedente e successiva a tale periodo in Acqui Terme, con la recidiva reiterata specifica anche infraquinquennale.
Le condotte criminose appena descritte erano state tenute nella convinzione che Ca. Ge. avesse venduto alcune partite del Piacenza quando era componente della squadra e per tale ragione fosse coinvolto in vicende inerenti al giro del “calcio scommesse”.
2. In esito alla perquisizione domiciliare in danno dell’imputato e della consulenza tecnica disposta sul materiale informatico ivi sequestrato si è accertato che il sito Facebook intestato ad Al. De Ch. era effettivamente a lui riconducibile. I messaggi oggetto di contestazione erano stati effettivamente postati dall’utente Al. De Ch. e successivamente furono cancellati ad inizio settembre 2011, così come fu peraltro disattivato l’account dell’utente.
2.1. Plurimi sono gli elementi probatori per addebitare all’imputato l’utilizzo del profilo/account FB Al. De Ch. per postare i messaggi in imputazione:
– la presenza nel personal computer sequestrato all’imputato di sei fotografie scaricate da Internet ritraenti la persona offesa e in parte coincidenti con quelle poi postate da quello stesso personal computer sul profilo FB, nonché il rinvenimento sempre sul personal computerà suo uso dell’immagine del pugno chiuso con acronimo ACAB, utilizzato come profilo di quello stesso account;
– gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici in ordine al collegamento con il sito FB del Piacenza calcio, in cui erano state postate le fotografie ritraenti Ge.;
– le indicazioni provenienti da Facebook e dai gestori telefoni, che hanno consentito di appurare che l’account Al. De Ch. era stato consultato mediante connessioni operate con indirizzi IP a vario titolo riferibili all’imputato.
3. In risposta ai motivi di appello la Corte territoriale ha poi precisato che, secondo quanto dichiarato dal consulente senza che le sue affermazioni siano state oggetto di rilievi difensivi, tra i files presenti sul personal computer sequestrato furono rinvenute, memorizzate in un file, ricerche sul web di fotografie ritraenti Ca. Ge.; in una cartella, poi, furono reperite sei fotografie scaricate da Internet, tre delle quali corrispondevano a quelle postate dallo stesso personal computer sul sito Facebook, sito a cui lo stesso personal computer aveva avuto ripetuti accessi sino a poco prima del sequestro. Sul personal computer in sequestro era stata rinvenuta l’immagine di un pugno chiuso con la scritta ACAB uguale a quella inserita dall’utente Al. De Ch. sul suo profilo Facebook.
Mai, del resto, l’imputato ha addotto che il personal computer sequestrato nella sua abitazione appartenesse o fosse in uso ad altri soggetti.
Il consulente tecnico ha anzi riscontrato in esso collegamenti con la pagina Facebook del Piacenza calcio durante i quali erano postate tre fotografie di Ge. oggetto del dileggio e delle invettive in imputazione.
3.1. La Polizia postale ha accertato che l’account Al. De Ch. fu ripetutamente consultato tramite indirizzi IP riferibili all’imputato, di cui uno collegato all’utenza residenziale del luogo della perquisizione domiciliare, ove pacificamente risiedeva, quanto meno sino all’estate 2011, l’imputato.
Altri accessi furono effettuati tramite indirizzi IP associati all’utenza cellulare intestata alla sorella dell’imputato. Il fatto che il 28 giugno 2011 l’accesso tramite indirizzo IP riferibile all’utenza cellulare della sorella si servi dell’aggancio di celle telefoniche di Varazze non infirma la costruzione d’accusa, secondo cui l’imputato quel giorno effettuò accessi all’account tramite l’utenza residenziale, dato che tale ultimo accesso fu fatto nel pomeriggio del giorno indicato e solo dopo le ore 18,00 l’imputato si spostò verso la vicina Liguria, trovandosi dopo le ore 19,00 a Varazze.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Al. De Ch., che ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta al rilievo difensivo circa la mancata verifica della coincidenza oraria degli accessi a Facebook per mezzo del personal computer oggetto di sequestro con i singoli messaggi oggetto di impugnazione. Non risulta infatti chi fosse l’utilizzatore di detto personal computer, dato che nell’abitazione in cui fu eseguito il sequestro era anagraficamente residente Andrea Rivella e non risultano collegamenti effettuati dall’utenza mobile intestata al ricorrente con una cella del Comune di Varazze.
4.1. Se, come affermato in sentenza, il ricorrente si trovava a Varazze, dato che il suo telefono cellulare agganciava una cella a Varazze, non poteva certo, nella stessa data, collegarsi al server di Acqui Terme attraverso il personal computer sito ad Acqui Terme.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
2. Il ricorso reitera rilievi critici avanzati con l’atto di appello e che, contrariamente a quanto assume, hanno trovato adeguata risposta nella impugnata sentenza.
Il tema posto è quello della riconducibilità all’imputato delle condotte in contestazione, attesa la asserita assenza di prova circa l’uso in capo a questi del personal computer che servi a postare i messaggi incriminati e l’utilizzo, per il compimento di quanto in imputazione, del telefono cellulare della sorella in Varazze proprio il giorno in cui l’imputato, stando all’addebito di accusa, si trovava ad Acqui Terme.
3. La sentenza di appello ha preso in esame i rilievi difensivi e ha osservato che non vi possono essere incertezze sull’attribuzione all’imputato dell’uso del personal computer utilizzato per postare i messaggi incriminati perché in esso, oggetto di sequestro, è stato rinvenuto, in memoria, molto materiale direttamente connesso al compimento delle condotte in imputazione, e mai è stato dall’imputato opposto che non fosse nella sua esclusiva disponibilità. Del resto, al momento della perquisizione domiciliare nei confronti dell’imputato, operata proprio nell’abitazione ove questi risiedeva, il personal computer fu trovato acceso e in funzione, segno inequivoco della riconducibilità all’imputato dello stesso e del suo uso.
3.1. La Corte di appello ha poi rilevato, quanto all’asserita incompatibilità dell’accesso all’account Facebook da due luoghi diversi, Acqui Terme e Varazze, che dalla consultazione dei tabulati del traffico telefonico si è rilevato che l’accesso tramite l’utenza residenziale di Acqui Terme avvenne nel pomeriggio del 28 giugno 2011 e che solo successivamente alle ore 18,00 di quello stesso giorno l’imputato si spostò da Acqui Terme verso la vicina Liguria, trovandosi a Varazze dopo le ore 19,00, ove quindi potette effettuare i collegamenti con il telefono cellulare intestato alla sorella.
4. Con queste argomentazioni di risposta ai motivi di appello il ricorso in esame omette di confrontarsi con la necessaria specificità di critica. Esso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.