A seguito della pronuncia 222/2018 della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 216, ultimo comma L.F. nella parte in cui determina in 10 anni (anziché fino a 10 anni) la durata dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi – i condannati in via definitiva per tale reato possono chiedere al Giudice dell’Esecuzione la rideterminazione della durata di tale pena accessoria.
Così si esprime la sentenza 26601/2020 della I sezione penale della Corte di Cassazione (depositata il 24/9/2020 – in calce), la quale rammenta anche che, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, le pene accessorie per cui la legge non indica una durata fissa, vanno stabilite dal Giudicante in considerazione delle peculiarità del caso concreto.