LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per 

la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

(GU n.280 del 29-11-2024)

Vigente al: 14-12-2024

Titolo I

Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo

Capo I

Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di

guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze

stupefacenti

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i

seguenti:

«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di

cui al comma 2, lettere b) e c), e’ sempre disposto che sulla patente

rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE

DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo

alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I

alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva

maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo

119 in occasione della conferma di validita’, per un periodo di

almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di

almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del

presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo

la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al

comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della

revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo

scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di

cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida

rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico

europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in

ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo

periodo.

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e

c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si

trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le

sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di

cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono

raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui

all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero

siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;

b) all’articolo 187:

1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione

psico-fisica» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione

psico-fisica» sono soppresse;

3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3»

sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi

2-bis e 3»;

4) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:

«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito

positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di

ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto

conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi

di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispettodella riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’

fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici

analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le

direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal

Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni

di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori

certificati, in conformita’ ai metodi applicati per gli accertamenti

tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si

applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le

attivita’ di rilevamento e di soccorso»;

5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare

il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di

polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile

effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;

6) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:

«5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi

2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti

di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia

stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino

all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non

superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di

continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa

essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente

reperibile, e’ fatto trasportare fino al luogo indicato

dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in

consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con

le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il

trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a

controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto

compatibili. La patente ritirata e’ depositata presso l’ufficio o il

comando da cui dipende l’organo accertatore»;

7) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:

«5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo

procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli

accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli

organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al

conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualoranon possa essere guidato da altra persona idonea presente o

prontamente reperibile, e’ fatto trasportare fino al luogo indicato

dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in

consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con

le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il

trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a

controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli

accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che

il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti

accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui

all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta

giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In

deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui

l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti

l’inidoneita’ del conducente alla guida, e’ sempre disposta la revoca

della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non puo’

conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti

dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;

8) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti

analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione

rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5,

dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida

che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4,

che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via

cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di

revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicati

dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128,

comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel

caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti

l’inidoneita’ del conducente alla guida, e’ sempre disposta la revoca

della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non puo’

conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti

dalla data del provvedimento di revoca»;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, neiconfronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e

8, se non ne sia gia’ titolare al momento del fatto di reato, non

puo’ conseguire una patente di guida, neanche per conversione di

patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del

compimento del ventiquattresimo anno di eta’. Qualora, al momento

della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente

articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai

sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e

alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano

anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato

non puo’ conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al

compimento del ventiquattresimo anno di eta’.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando

i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di

patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente

ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla,

anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui

all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi

reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di

patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente

articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative

accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di

essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire

la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla

durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento

dei predetti reati.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126,

nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei

commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto

idoneo alla guida, la durata della validita’ della patente non puo’

essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della

validita’ della patente non puo’ eccedere tre anni e cinque anni alle

conferme successive»;

10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai

sensi dell’articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si

sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in

ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, finoall’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e

con le modalita’ indicate dal regolamento»;

11) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Guida dopo

l’assunzione di sostanze stupefacenti».

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589-bis, il secondo comma e’ sostituito dal

seguente:

«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato

di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c),

del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle

unita’ da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da

diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in

stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente

all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza

delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),

e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per

colpa la morte di una persona e’ punito con la reclusione da otto a

dodici anni»;

b) all’articolo 590-bis, il secondo comma e’ sostituito dal

seguente:

«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato

di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c),

del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle

unita’ da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da

diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in

stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente

all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza

delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),

e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per

colpa a taluno una lesione personale e’ punito con la reclusione da

tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per

le lesioni gravissime».

Art. 2Abbandono di animali

1. All’articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle

relative pertinenze, la pena e’ aumentata di un terzo»;

b) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:

«All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in

ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida da sei mesi a un anno».

2. Al primo comma dell’articolo 589-bis del codice penale e’

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a

colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative

pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che

cagiona la morte».

3. Al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale e’

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano

a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative

pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che

cagiona le lesioni personali».

Art. 3

Modifiche al codice della strada concernenti  ‘uso del dispositivo alcolock

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i

seguenti:

«3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i

codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e

“LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli

dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN

50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono

guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie

internazionali M o N solo se su questi veicoli e’ stato installato, a

loro spese, ed e’ funzionante un dispositivo che impedisca

l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del

guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo

75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del

dispositivo di blocco, le modalita’ di installazione e le officine

che svolgono le attivita’ di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,

autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere

munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione

dopo l’installazione.

3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il

titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a

“LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE

DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un

dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di

cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in

condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali,

e’ soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente

articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando

il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i

citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla

guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di

cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non

funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli

apposti al momento dell’installazione».

Capo II

Della sospensione della patente di guida

Art. 4

Modifiche al codice della strada relative all’inserimento della

sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonche’

aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza

stradale1. All’articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «Entro il termine di cui al

primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di

quindici giorni dal ritiro»;

b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Nei casi di

cui all’articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata

dall’organo accertatore e’ trasmessa alla prefettura del luogo della

commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine

della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal

medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il

periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si

aggiunge a quello previsto dall’articolo 218-ter»;

c) al decimo periodo, le parole: «Qualora l’ordinanza di

sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il

titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora

l’ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici

giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata

istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo

periodo, il titolare della patente».

2. Dopo l’articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e’ inserito il seguente:

«Art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al

punteggio). – 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per

i quali e’ richiesta la patente di guida, oltre all’applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresi’ la

sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella

misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento

dell’accertamento delle seguenti violazioni, dall’anagrafe nazionale

degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che

il punteggio attribuito alla patente posseduta e’ inferiore a venti

punti per effetto delle decurtazioni subite:

a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni

concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di

divieto di sorpasso;b) articolo 143, comma 11;

c) articolo 145, comma 10;

d) articolo 146, comma 3;

e) articolo 147, comma 5;

f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei

commi 2, 3 e 8;

g) articolo 149, comma 5;

h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi

1 e 3;

i) articolo 171, comma 2;

l) articolo 172, commi 10 e 11;

m) articolo 173, comma 3-bis;

n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo

periodo;

o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;

p) articolo 186-bis, comma 2;

q) articolo 191, comma 4.

2. La sospensione breve di cui al comma 1 e’ disposta:

a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento

dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio

inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;

b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al

momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un

punteggio inferiore a dieci punti.

3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni degli

articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle

lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo e’ raddoppiata

quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso

il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede

stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal

conducente e dal suo veicolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai

conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono

alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato,

considerando, come presupposto ai fini dell’applicazione delle

medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di

penalizzazione nella banca dati prevista dall’articolo 6-ter deldecreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica

la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento

dell’accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un

punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al

comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.

5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2,

secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in

quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida

ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del

comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. In

deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, la

sospensione della patente prevista dal presente articolo non e’

subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte

del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo di polizia e’

conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed

e’ restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del

periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno

del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente e’ ammessa

opposizione ai sensi dell’articolo 205.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei

confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in

cui e’ stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente

non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di

sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del

verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione

consegue.

7. La sospensione e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli

abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura

dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente che ha accertato la

violazione.

8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di

sospensione della validita’ della patente prevista dai commi 2,

lettere a) e b), e 3 del presente articolo e’ punito con le sanzioni

di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si

applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei

confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione dellavalidita’ della patente, circola abusivamente avvalendosi del

permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei

limiti previsti dal permesso stesso.

9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 e’ commessa piu’

volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni

del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente non e’ gia’ prevista per

le violazioni indicate nello stesso comma 1».

3. Al codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 142, comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Se la violazione e’ commessa all’interno del centro abitato

e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida da quindici a trenta giorni»;

b) all’articolo 173, comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: «da euro 165 a euro 660» sono

sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da

quindici giorni a due mesi»;

2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Qualora lo

stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un

biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre

mesi»;

c) alla tabella dei punteggi prevista all’articolo 126-bis, il

capoverso «Art. 173» e’ sostituito dal seguente: «Art. 173, comma

3-8; Comma 3-bis, primo periodo – 5; Comma 3-bis, secondo periodo –

10».

Capo III

Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo

Art. 5

Promozione dell’attivita’ formativa nelle scuole

1. All’articolo 230 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis e’ aggiunto

il seguente:

«2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione

stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di

secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto

del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi

dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo

115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro

dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei

corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati

competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di

formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e

sono definite le modalita’ per lo svolgimento dei medesimi corsi e

per la relativa certificazione».

Art. 6

Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. E’ istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione

del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche

per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza

per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8

agosto 1991, n. 264.

2. L’iscrizione dell’impresa nel registro delle agenzie telematiche

e’ soggetta a conferma di validita’ ogni due anni e costituisce

condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai

sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la

motorizzazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti la modalita’ e i termini per

l’iscrizione nel registro delle agenzie telematiche nonche’ iprogrammi dei corsi di formazione che il titolare dell’impresa deve

dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta della conferma di

validita’ dell’iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i

casi di revoca o di cancellazione dell’iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle

associazioni di categoria accreditate come maggiormente

rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali

di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o dai

soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di

Trento e di Bolzano.

5. All’istituzione e alla gestione del registro delle agenzie

telematiche di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Limitazioni per i neopatentati

1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e

il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai titolari di

patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio,

non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza

specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di

veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di

cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza

massima pari a 105 kW».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di

patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

Art. 8

Titoli abilitativi

ed esercitazioni di guida

1. All’articolo 120, comma 3, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «In ogni caso, ai fini del conseguimento della

nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni

preclusive di cui al comma 1».

2. All’articolo 122 del codice di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «L’autorizzazione» sono sostituite

dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis,

l’autorizzazione»;

b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli

aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di

categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare

passeggeri»;

c) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:

«5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di

categoria B puo’ esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo

dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade

extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni

di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare

dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se’ anche la

certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento

degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque

guida senza tale certificazione e’ soggetto alle sanzioni di cui al

comma 7. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di

esercitazione che l’aspirante al conseguimento della patente di guida

della categoria B e’ tenuto a effettuare presso un’autoscuola con

istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie

per le esercitazioni di cui al comma 2 nonche’ la disciplina e le

modalita’ di svolgimento delle medesime esercitazioni;

d) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:

«9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero».

Art. 9

Disposizioni concernenti i conducentidi veicoli adibiti al trasporto di persone

1. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre

2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.

Il limite di eta’ e’ ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio

dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per

i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il

conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente

conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione

iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, della durata di

280 ore e del superamento del relativo esame»;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.

Il limite di eta’ e’ ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio

dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a

condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione

del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di

qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2,

della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;

c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.

Il limite di eta’ e’ ridotto a 20 anni per guidare nel territorio

dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a

condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione

del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di

qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2,

della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle

medesime condizioni, il limite di eta’ e’ ulteriormente ridotto a 18

anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».

Art. 10

Accertamento delle violazioni

con dispositivi di controllo automatico

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche difunzionalita’ e di taratura per i dispositivi con funzione

metrologica»;

b) all’articolo 142, dopo il comma 6-bis e’ inserito il seguente:

«6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita’ di cui ai

commi 6 e 6-bis, di piu’ violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del

presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali

ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo

non superiore a un’ora, si applicano, se piu’ favorevoli, le sanzioni

amministrative previste per la violazione piu’ grave aumentate di un

terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal

momento in cui e’ stata commessa la violazione accertata per prima.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo

198-bis»;

c) all’articolo 193:

1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche

quando il veicolo e’, a qualsiasi titolo, nella legittima

disponibilita’ di altra persona fisica o giuridica, il proprietario

ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in

circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo

periodo»;

2) al comma 4-ter, dopo le parole: «con quelli provenienti»

sono aggiunte le seguenti: «dai documentatori automatici di

infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui

all’articolo 146, comma 3, nonche’»;

d) all’articolo 198, comma 1, dopo le parole: «diverse

disposizioni» sono inserite le seguenti: «, relativamente a un unico

tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,»;

e) all’articolo 198, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fuori dei casi di cui all’articolo 198-bis, quando piu’

violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono

accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a

traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul

medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno

stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle

violazioni, di cui all’articolo 201, si applica una sola sanzione per

ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste

limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nellamedesima giornata nonche’ nel caso in cui una fascia oraria di

vigenza termini il giorno successivo.

2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui

all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e

limitazioni variabili nel tempo, puo’ essere attivato solo in

condizioni di regolare circolazione all’interno degli ambiti

controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi

eccezionali e straordinari determinino l’involontaria permanenza dei

veicoli all’interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili

rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo

di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del

tempo di permanenza consentito»;

f) all’articolo 201:

1) al comma 1-bis, la lettera g-bis) e’ sostituita dalla

seguente:

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli

10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12,

146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di

fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi

previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193,

213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di

rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti

adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi

regolamenti sono definite le condizioni per l’installazione e

l’esercizio dei dispositivi di controllo nonche’ per l’accesso alle

banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per

l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica

prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla

circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo,

munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada»;

2) il comma 1-quinquies e’ sostituito dal seguente:

«1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il

rilevamento automatico delle violazioni possono accertare

contemporaneamente due o piu’ violazioni tra quelle indicate dal

comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e ilrilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In

deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite

mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque

utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, per

l’accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di

altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi

medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le

cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava

circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal

presente codice»;

3) dopo il comma 5-bis e’ aggiunto il seguente:

«5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis,

la contestazione immediata non e’ necessaria e agli interessati sono

notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma

1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7,

lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e

17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali,

in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni

dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono

accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice

visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza

che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi,

l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui

la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con

l’acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario

certificati in modo contestuale dall’operatore di polizia, oppure

deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle

ventiquattro ore precedenti al momento dell’accertamento, quando

l’orario di effettivo funzionamento e’ certificato conforme al tempo

coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei

dati personali, sono determinate le modalita’ di acquisizione e

conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le

violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida di cui

all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori dipolizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada

extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della

violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata

effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della

violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di

videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le

disposizioni dell’articolo 45».

2. All’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo

il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2.1. Ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’accertamento

della circolazione su strada di veicoli non coperti

dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi,

l’elenco di cui al comma 2 del presente articolo e’ aggiornato in

modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione,

di proprieta’ di soggetti residenti nel territorio comunale,

registrati nella banca dati della Direzione generale della

motorizzazione, l’accesso alla quale e’ disciplinato dal regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,

n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all’articolo

12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di cui al decreto

legislativo n. 285 del 1992».

Art. 11

Accertamento delle violazioni

della velocita’ nella navigazione

1. In considerazione dell’esigenza della salvaguardia di Venezia e

della sua laguna, per l’accertamento dell’inosservanza dei limiti di

velocita’ nelle vie d’acqua di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo

1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione

della velocita’ media su tratti determinati, apparecchiature di

rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della

procedura di approvazione od omologazione, per un periodo diventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della

velocita’ di navigazione, previa istanza al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e

delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori

autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono

state sottoposte, nonche’ di ogni altro elemento idoneo a dimostrare

l’utilita’ e l’efficienza delle stesse.

3. Al valore della velocita’ rilevato mediante le apparecchiature

di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento

con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la

tolleranza strumentale.

4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di

cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto

intervento degli agenti preposti, purche’ la violazione sia

documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel

rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di

accertare, anche successivamente, i fatti, le circostanze e il

responsabile dell’illecito amministrativo, compresi i dati

identificativi del mezzo nautico.

5. Al fine dell’accertamento e della contestazione delle violazioni

di cui al presente articolo e dell’irrogazione delle relative

sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,

n. 689. L’utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 e’

reso noto al pubblico esclusivamente mediante previsione nei

provvedimenti che fissano i limiti di velocita’.

Art. 12

Campagne di richiamo

1. Dopo l’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ inserito il seguente:

«Art. 80-bis (Campagne di richiamo di sicurezza). – 1. I

costruttori dei veicoli, in conformita’ agli obblighi derivanti dalla

normativa nazionale e dell’Unione europea, garantiscono l’immediata

adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione

alla totalita’ dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immessosul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione

nel territorio nazionale o dell’Unione europea, per i quali sia stata

valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza

delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo

non presenti piu’ tale rischio; i costruttori devono altresi’

svolgere una puntuale e diligente attivita’ di informazione dei

proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti

dall’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5

e seguenti.

2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui

al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall’avvio della campagna di

richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che ad un

veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha

l’obbligo di inserire i relativi dati nell’elenco telematico,

istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del

Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che

omette di adottare le misure correttive, di informazione e di

inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico

prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e’ soggetto, per ciascuna misura

non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000

a euro 60.000.

4. Con provvedimento della Direzione generale per la

motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di

accesso all’elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli

operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di

polizia e degli utenti.

5. Chiunque circola con un veicolo presente nell’elenco

telematico di cui al comma 2 e’ soggetto alla disciplina

sanzionatoria di cui all’articolo 80, comma 14».

Art. 13

Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di

motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie delservizio di revisione dei veicoli a motore

1. All’articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8),

9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge

possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le

sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Al

personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con

funzione di titolare dell’attivita’, sono corrisposti i seguenti

importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni,

comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in

singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di

trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attivita’, ivi

compreso il rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di

trasporto cui il personale sia autorizzato »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell’esecuzione

di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell’attivita’, con

conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni

giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e’

corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere

a) e b), nonche’ il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera

c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di

servizio antimeridiano, al personale incaricato dell’attivita’, quale

titolare o con funzione di supporto, e’ corrisposta la sola quota

riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta di cui al

comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in

orario pomeridiano con parziale impegno dell’orario di servizio, al

personale incaricato dell’attivita’, quale titolare o con funzione di

supporto, e’ corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c),

riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e

1-bis.

1-quater. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle

attivita’ di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a

carico dei soggetti richiedenti.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter

si applicano anche all’esercizio delle attivita’ ispettive e di

vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle

attivita’ di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico

dei soggetti destinatari delle attivita’ ispettive e di vigilanza»;

c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

sentite le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di massimizzare

il livello del servizio reso all’utenza, e’ disciplinato il numero

delle operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni seduta

antimeridiana o pomeridiana.

3. All’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 e’ sostituito dal

seguente:

«10. Il Dipartimento competente del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle

officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a

campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I

predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo

Dipartimento, abilitato all’esecuzione delle operazioni di revisione

sui veicoli ai sensi dell’articolo 81 del presente codice e

remunerato ai sensi dell’articolo 19, comma 1-quinquies, della legge

1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma

12 del presente articolo sono altresi’ determinati gli importi, a

carico delle officine, che affluiscono all’apposito capitolo di

pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La

mancata corresponsione di tali importi comporta l’applicazione delle

sanzioni di cui al comma 15».

4. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 80, comma 10, del

codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comesostituito dal comma 3 del presente articolo, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli importi

dovuti dai soggetti destinatari delle attivita’ ispettive e di

vigilanza ai sensi dell’articolo 19, comma 1-sexies, della legge 1°

dicembre 1986, n. 870, introdotto dal comma 1 del presente articolo,

e le relative modalita’ di versamento all’entrata del bilancio dello

Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli

di spesa.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal

giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto

dal comma 2.

6. Alla tabella III.1 (Art. 242 – Accertamenti tecnici) allegata al

titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice

della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, nella colonna: «Accertamenti consentiti», le

parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «Lettere c), d), e)».

Titolo II

Micromobilità

Capo I

Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica

Art. 14

Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,

in materia di monopattini e altri dispositivi

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l’installazione

obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento

dei monopattini al di fuori di tali aree»;

c) al comma 75-quater e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«E’ altresi’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsioneprevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma

75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o

contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al

comma 75-vicies quinquies»;

d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono

sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»;

e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta’ inferiore

a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei

monopattini»;

f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che

nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse;

g) il comma 75-terdecies e’ sostituito dal seguente:

«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente

elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di

velocita’ non superiore a 50 km/h»;

h) il comma 75-quinquiesdecies e’ sostituito dal seguente:

«75-quinquiesdecies. E’ vietata la sosta dei monopattini sul

marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per

dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con

ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul

marciapiede, purche’ nella parte rimanente dello stesso sia

assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle

persone con disabilita’. Tale utilizzo deve essere indicato con la

prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta

riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica

orizzontale e verticale, purche’ le coordinate GPS della loro

localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet

istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione

prevalentemente elettrica e’ comunque consentita la sosta negli

stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»;

i) il comma 75-undevicies e’ sostituito dal seguente:

«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore

avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un

monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le

disposizioni del comma 75-bis e’ soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.

Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentementeelettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo

periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo

periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a

propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e’ stata

comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai

sensi del comma 75-vicies quater»;

l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui alle disposizioni

dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»;

m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:

«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione

prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di

apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non

rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

secondo le modalita’ previste con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e

delle finanze, che stabilisce altresi’ il prezzo di vendita dei

contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la

successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione

del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare

esclusivamente per le attivita’ previste dall’articolo 208, comma 2,

del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285. I criteri e le modalita’ per la stampa e la vendita dei

contrassegni nonche’ i criteri di formazione delle specifiche

combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il

Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli

interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione

alfanumerica univoca da stampare sul supporto e’ generata dal

Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L’archivio

nazionale dei veicoli, di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b),

del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,

tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati

anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo

che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce odistribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le

sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice

di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve

essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di

comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le

disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui

al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione

prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se

non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile

verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si

applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita’ elettrica,

diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e

costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori

dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo

decreto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la

sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai

sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il

dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza

nominale continua superiore a 1 kW.

Capo II

Delle regole di circolazione

Art. 15

Modifiche alla disciplina della ciclabilita’

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, la lettera E-bis e’ sostituita dalla

seguente:

«E-bis – Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica

carreggiata, con limite di velocita’ non superiore a 30 km/h,

definita da apposita segnaletica verticale, con priorita’ per ivelocipedi»;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) il numero 7-bis) e’ abrogato;

2) il numero 12-bis) e’ sostituito dal seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della

carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei

velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione

degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in

cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile»;

3) il numero 12-ter) e’ sostituito dal seguente:

«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte

longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla

circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica

direzione consentita a tutti i veicoli»;

4) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono inserite

le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»;

5) dopo il numero 54) e’ inserito il seguente:

«54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono

particolari regole di circolazione con priorita’ per i velocipedi,

delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e

fine»;

6) dopo il numero 55) e’ inserito il seguente:

«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di

carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo

e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera»;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera i), dopo le parole: «riservare strade» sono

inserite le seguenti: «o singole corsie»;

1.2) la lettera i-bis) e’ sostituita dalla seguente:

«i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di

marcia, ove il limite massimo di velocita’ sia inferiore o uguale a

30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso

la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei

soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili»;

1.3) la lettera i-ter) e’ abrogata;

1.4) e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:«i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in

determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per

senso di marcia e con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50

km/h e nelle quali e’ presente una pista ciclabile laterale, di norma

a destra, o una corsia ciclabile»;

2) dopo il comma 11-bis e’ inserito il seguente:

«11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili,

in cui puo’ essere limitata o esclusa la circolazione di alcune

categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del

traffico e non e’ consentito superare il limite di velocita’ di 30

km/h»;

d) all’articolo 40, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

«5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia

trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del

quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo

di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli

velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche»;

e) all’articolo 68, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera

c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto

dall’articolo 152, comma 1»;

f) all’articolo 143, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai

velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane

ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono

occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie

ciclabili i velocipedi devono occupare la parte piu’ esterna della

corsia»;

g) all’articolo 145:

1) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:

«4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e

nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla

circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza,

devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»;

2) il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:

«4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la

precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitateda striscia discontinua»;

h) all’articolo 148, il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente:

«9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a

motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in

funzione della velocita’ rispettiva e dell’ingombro del veicolo a

motore, per tener conto della ridotta stabilita’ dei velocipedi,

mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza

di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del

presente comma e’ soggetto alle sanzioni amministrative di cui al

comma 16, primo periodo»;

i) all’articolo 150, il comma 2-bis e’ abrogato;

l) all’articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a

motore» sono soppresse;

m) all’articolo 154:

1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «;

dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di

attestamento ciclabile»;

2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Ai conducenti di velocipedi e’ consentito cambiare

direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per

compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»;

n) all’articolo 182:

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»;

2) il comma 9-ter e’ abrogato;

o) all’articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti»

sono sostituite dalle seguenti: «, ciclisti e conducenti di

ciclomotori e di motocicli».

2. Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui

all’articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del

presente articolo, nonche’ la relativa segnaletica, in ambito sia

urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.Art. 16

Circolazione dei motocicli su autostrade

e strade extraurbane principali

1. All’articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 e’ inserito il

seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a),

sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 e’ consentita la

circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120

centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore

a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto

maggiorenne».

Titolo III

Capo I

Dei passaggi a livello

Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari

Art. 17

Modifiche in materia di sicurezza

dei passaggi a livello ferroviari

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, dopo il comma 1-quinquies e’ inserito il

seguente:

«1-sexies. Nel caso in cui l’attraversamento comporti

un’altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per

le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalita’

previste dal regolamento, deve essere definito con apposita

convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate

dall’attraversamento stesso»;

b) all’articolo 40, comma 5, le parole: «o il segnale di

“passaggio a livello”» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «nonche’ in corrispondenza dei passaggi a livello

dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare

precedenza”»;c) all’articolo 44, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di

barriere o semibarriere puo’ essere collocato, sulla destra della

strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo

luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in

funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per

avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L’installazione di

tali dispositivi e’ obbligatoria in caso di visibilita’

insufficiente»;

d) all’articolo 145, comma 7, le parole: «ferroviarie o» sono

soppresse;

e) all’articolo 147:

1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere

o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o

acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada:

a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo

di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in

vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a

livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di

arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e

riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;

b) nei casi in cui la segnaletica indichi l’obbligo di

fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima

della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il

passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in

vista»;

2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o

semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o

acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada devono

fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali

dispositivi siano in funzione»;

3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Gli utenti della strada non devono impegnare o

attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o

semibarriere quando:a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in

movimento di chiusura;

b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di

apertura;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa

o acustica previsti dall’articolo 44;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o

semibarriere previsti dal medesimo articolo»;

4) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite

dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti

i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole: «conformi alle

caratteristiche specificate dall’articolo 192 del regolamento» sono

sostituite dalle seguenti: «approvati od omologati dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti»;

5) dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:

«3-ter. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di

cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi

di segnalazione luminosa, puo’ essere effettuato dopo almeno tre

secondi dall’entrata in funzione dei medesimi dispositivi»;

6) al comma 4, dopo le parole: «Gli utenti della strada» sono

inserite le seguenti: «non devono impegnare un passaggio a livello

quando non hanno la possibilita’ di proseguire e sgombrare in breve

tempo l’attraversamento e, in ogni caso,», dopo le parole: «arresto

forzato del veicolo» sono inserite le seguenti: «o di intrappolamento

tra le barriere,» e dopo le parole: «portarlo fuori dei binari» sono

inserite le seguenti: «, eventualmente anche abbattendo le

barriere,»;

7) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2,

2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a

livello con o senza barriere o semibarriere e’ soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La

medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni

del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle

disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un

passaggio a livello con barriere o semibarriere e’ soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro344»;

8) al comma 6, dopo le parole: «in una violazione di cui al

comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;

9) il comma 6-bis e’ sostituito dal seguente:

«6-bis. L’installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis

e’ consentita anche al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, a sue

spese, previa convenzione con l’ente proprietario o gestore della

strada».

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono

a tali adempimenti nell’ambito delle risorse ordinariamente

finalizzate alla manutenzione.

Art. 18

Disposizioni in materia di mobilita’

delle persone con disabilita’ visiva

1. All’articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo

e’ sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilita’ delle

persone con disabilita’ visiva, gli attraversamenti pedonali

semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di

indicazione dello stato di accensione delle luci nonche’ di guide

tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno

delle lanterne semaforiche».

Art. 19

Disposizioni in materia di sicurezza

delle gallerie ferroviarie

1. All’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre

2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more

dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di

incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico,

l’accessibilita’ in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a

1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediantela predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche

idonei. A tal fine, sulla base dell’analisi e della ricognizione

delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono,

nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione e la

manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, il programma annuale recante le modalita’ operative di

accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del

fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e

autostradali».

Capo II

Auto di sicurezza – safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell’obbligo

di circolazione a destra

Art. 20

Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento

a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 43:

1) al comma 5, dopo le parole: «o con la sicurezza della

circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la protezione degli

operatori stradali»;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate

da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo

derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata,

dall’installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da

incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale

della marcia dei veicoli e l’eventuale regolazione del flusso

veicolare puo’ avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli

organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3,

nonche’ dei soggetti in possesso dell’abilitazione prevista dal comma

3-bis del medesimo articolo 12.

5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelleattivita’ di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il

dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un

pannello rettangolare recante la scritta: “auto di sicurezza – safety

car”. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare, d’intesa con il Ministero dell’interno, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

sono stabilite le modalita’ di esecuzione della procedura di

rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale

regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis

nonche’ le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature

e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi»;

b) all’articolo 177:

1) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43, comma 5-bis,

e’ vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di

rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale

regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis.

Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei

veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la

segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1,

lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai

soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati

nella procedura di cui all’articolo 43, comma 5-bis»;

2) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma

consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,

sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un

conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la

durata della sospensione e’ da tre a sei mesi».

Art. 21

Uso dei pannelli a messaggio variabile

con valore prescrittivo1. All’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti i

seguenti:

«19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative

previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di

prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati

di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il

momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di

ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o

modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea

registrazione in grado di certificare l’orario e il corretto

svolgimento delle operazioni stesse. L’orario di effettivo

funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo

coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all’articolo 5,

comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti

mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio

variabile, devono essere indicati le modalita’ e i tempi di

funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.

19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati

esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione

nonche’ informazioni utili alla guida relative alla strada su cui

sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali

indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme

uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni

classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso

i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l’impiego

alternato di lingue straniere.

19-quater. Dall’attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e

19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi

previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente».

Art. 22

Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano,

osservanza rigorosa dell’obbligo di circolazione a destra per i

mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti le caratteristiche, le modalita’ e i

tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare,

nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco

contromano.

2. All’articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Qualora dalla circolazione contromano di un

veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o

lesioni personali gravi o gravissime, e’ sempre disposta la confisca

del predetto veicolo».

3. All’articolo 176, comma 9, del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso

di cui all’articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie

per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di

veicoli per cui vale il predetto divieto e’ fatto obbligo di

impegnare unicamente la corsia piu’ vicina al margine destro della

carreggiata».

4. All’articolo 20, comma 1, del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «o pregiudizio della sicurezza stradale».

Titolo IV

Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade

Capo I

Della disciplina e della tariffazione della sosta

Art. 23

Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»;

1.2) alla lettera d), il numero 5) e’ sostituito dal

seguente:

«5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri

o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita’ di stazioni

ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e

altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti»;

1.3) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di

sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e’

subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le

modalita’ di riscossione del pagamento e, in particolare, le

caratteristiche, le modalita’ costruttive e i criteri di

installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della

durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche’, previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle

tariffe»;

1.4) alla lettera g), la parola: «cose » e’ sostituita dalla

seguente: «merci»;

2) il comma 5 e’ abrogato;

3) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali

aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia

indiscriminato, ancorche’ subordinato al pagamento di una tariffa o

regolato da barriere o altri dispositivi mobili»;

4) al comma 8, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:

«Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree

destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di

controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di

stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale

della durata del parcheggio»;

b) all’articolo 42, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. Sono altresi’ segnali complementari i dispositivi e gli

interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un

elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare

il traffico o a rallentare la velocita’ dei veicoli»;c) all’articolo 188, il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita’

titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma

2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e’

consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a

pagamento».

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 188, comma

3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo,

resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, secondo

periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Art. 24

Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni per

violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico

limitato

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7:

1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei

casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre

ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel

primo periodo e’ applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per

il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per

superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi

dell’articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa e’ del

pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione

di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione e’

calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per

il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel

tempo intercorso dall’inizio della violazione fino al momento

dell’accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al

quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo»;

2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, siapplica anche in caso di violazione della limitazione della

circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel

mancato pagamento dell’intera somma prevista. Al fine di consentire

il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione

di cui al comma 14, secondo periodo, e’ maggiorata di una somma

corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per il

giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. La sanzione e la

relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per

ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.

14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della

circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente

pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14,

primo periodo, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga

entro il 10 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la

tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga

oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e’

stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma

14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga

oltre il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la

tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.

14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa

non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c),

le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente

alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni

si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae

la violazione»;

3) il comma 15 e’ sostituito dal seguente:

«15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si

applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al

comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero

della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel

mancato pagamento dell’intera somma prevista, la sanzione di cui al

comma 14, primo periodo, e’ maggiorata di un importo pari alla

tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno dicalendario in cui avviene l’accertamento. Fuori dei casi di cui al

primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta

tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la

seguente disciplina:

a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga

entro il 10 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la

tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga

oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e’

stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma

14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga

oltre il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la

tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo»;

4) dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:

«15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa

non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le

sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente

all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene

l’accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento

insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno

dell’accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si

applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la

violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata

nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14,

quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel

quinto periodo del medesimo comma»;

b) all’articolo 158:

1) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:

«4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera

g), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due

ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli»;

2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a),

b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i),

e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e

da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli»;

3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera

f), e del comma 2, lettere d) e h), e’ soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i

ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per

i restanti veicoli».

Art. 25

Modifiche al codice della strada in materia di circolazione fuori dei

centri abitati

1. All’articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 1-quinquies e’ inserito il seguente:

«1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla

tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o

naturalistica tutelati dall’UNESCO, comunque per periodi non

superiori a cinque mesi all’anno, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle

infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza,

possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le

disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di

tipo A e B di cui all’articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a

traffico limitato territoriali, ne’ alle strade o zone in ambito

urbano qualora per esse sia adottata una disciplina piu’ restrittiva

ai sensi dell’articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a

traffico limitato territoriali, verificando che l’istituzione della

zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione

e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette

zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato e’

adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio,

limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della

circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessateprovvedono all’apposizione della relativa segnaletica e al controllo

del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L’apposizione della

segnaletica non e’ necessaria nel caso in cui il perimetro della zona

a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o piu’

regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data

comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un

preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore,

e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano

informazioni sulla durata del divieto per l’intero periodo. Il

controllo della circolazione in tali zone puo’ essere effettuato

mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui

all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g)»;

b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Le autorita’ che hanno disposto la sospensione o la

limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4,

lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e

indifferibili o per accertate necessita’, deroghe o permessi,

subordinati a speciali condizioni e cautele. L’accesso alle zone a

traffico limitato per le categorie autorizzate non puo’ in ogni caso

essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai

divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi

telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono

definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

c) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:

«12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione

adottati ai sensi del comma 1-sexies e’ soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344».

Art. 26

Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. All’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sanzioni

amministrative per violazione delle disposizioni del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la

maggiorazione non puo’ comunque essere superiore ai tre quinti

dell’importo della sanzione».

Capo II

Della circolazione in casi particolari e delle strade

Art. 27

Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito

urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade

1. All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di

veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel

rispetto dei criteri di proporzionalita’ e adeguatezza, ridurre le

emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli

delle sostanze inquinanti nell’aria nonche’ tutelare il patrimonio

culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita’ e di

tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della

cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della

facolta’ di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non

soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita’ dell’aria

ai quali e’ subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite

dalla presente disposizione nonche’ i livelli minimi di servizio

pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate

limitazioni»;

b) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni,

qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla

circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla

facolta’ di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti

stradali coincidenti con zone gia’ istituite o con l’intero centroabitato, comunicano l’entrata in vigore del divieto o della

limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i

mezzi di informazione disponibili».

2. All’articolo 16 del codice di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate

per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie,

ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni

orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie

di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti».

Art. 28

Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della

circolazione in ambito portuale

1. All’articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:

«capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente

dell’Autorita’ di sistema portuale, ove istituita».

Art. 29

Modifica al codice della strada in materia di circolazione di

macchine agricole

1. All’articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e’

sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote

o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attivita’ di cui

all’articolo 2135 del codice civile e nelle attivita’ di gestione

forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per

il proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle

aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e

attrezzature destinate all’esecuzione delle attivita’ di cui

all’articolo 2135 del codice civile e delle attivita’ di gestione

forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonche’,

nell’ambito delle attivita’ dirette alla fornitura di beni o serviziai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il

trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole,

interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui

si svolgono le attivita’ dell’impresa agricola».

Art. 30

Locazione senza conducente

1. All’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:

«3-bis. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ di

trasporto di persone su strada puo’ utilizzare autobus locati senza

conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con

un’impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell’Unione

europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati

o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi

Stato membro»;

b) al comma 4:

1) alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui

all’articolo 87, comma 2,» sono soppresse;

2) dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la seguente:

«b-ter) i veicoli, aventi piu’ di nove posti compreso quello

del conducente, destinati al trasporto di persone».

Art. 31

Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori

1. In conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 13,

paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l’articolo

179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli

speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio

nazionale.

Art. 32Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico

1. All’articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155,

il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:

«2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della

sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate

modalita’ agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e

collezionistico, di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle

limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente

articolo».

Art. 33

Modifica al codice della strada in materia di circolazione nelle

isole minori

1. All’articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni»

sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione

territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio

territoriale del Governo».

Art. 34

Disposizioni in materia di rimorchi

1. All’articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e

trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui

all’articolo 53 e da».

Titolo V

Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali

Art. 35Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina

concernente la motorizzazione e la circolazione stradale

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la

legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e

della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le

modifiche necessarie in conformita’ ai principi e criteri direttivi

di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le

necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti

legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri

Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni

dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,

decorso il quale il Governo puo’ comunque procedere. Lo schema di

ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la

normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, e’

successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni

dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo

puo’ essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere

scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine

previsto al primo periodo o successivamente, quest’ultimo e’

prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda

conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle

Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,

corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e

motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili

finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro

venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decretolegislativo puo’ essere comunque emanato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono

comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati,

secondo criteri di essenzialita’, semplicita’ e chiarezza, ai

seguenti principi di carattere generale:

a) miglioramento della qualita’, della trasparenza e

dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche attraverso la

completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con

particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;

b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento

degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;

c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti

istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli

enti locali in materia di viabilita’, anche con riguardo alla

previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell’esigenza di

agevolare comunque l’accesso dei soggetti che svolgono servizi di

polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di

assistenza sanitaria, ai soli fini dell’espletamento dei compiti

istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e

fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche

mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole

di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle

conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in

occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della

strada.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con

l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada

secondo criteri di ordine e di coerenza, nonche’ coordinamento e

armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali,

dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le

norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con

particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli

enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresi’ il

conferimento ad atti normativi secondari della competenza per

l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversaprevisione della legge di delegazione europea;

b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della

strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti

terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla

consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e

sull’esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti

particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli

derivanti dalla circolazione stradale;

c) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con

la disciplina in materia di disabilita’ e revisione della disciplina

della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilita’,

tenuto conto dell’evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine

di rimuovere gli ostacoli alla liberta’ di circolazione stradale

degli utenti della strada con disabilita’ promuovendo, nel contempo,

la massima tutela dei medesimi;

d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la

normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con

particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con

espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia,

che sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti

adottati ai sensi del medesimo comma 4;

e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del

relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle

materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza

stradale secondo principi di effettivita’, ragionevolezza,

proporzionalita’, dissuasivita’ e non discriminazione nell’ambito

dell’Unione europea;

f) revisione e semplificazione del procedimento per

l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie,

anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza,

nonche’ individuazione dei casi che comportano l’applicazione di

misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida

previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della

Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea e

alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in

particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita’,della frequenza e dell’effettiva pericolosita’ del comportamento;

2) l’aggravamento delle sanzioni per comportamenti

particolarmente pericolosi e lesivi dell’incolumita’ individuale e

della sicurezza stradale e dell’utenza vulnerabile della strada;

3) la dissuasivita’ delle sanzioni, che sono commisurate alla

situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l’infrazione

nonche’ alla potenza e al tipo di veicolo guidato;

4) l’armonizzazione delle disposizioni del codice della strada

con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di

cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti

anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

5) la revisione della disciplina in materia di destinazione

delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice

della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni

predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle

sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocita’, al fine

di assicurarne l’utilizzo prioritario per gli interventi destinati

alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

g) semplificazione del procedimento di notificazione delle

violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo

una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di

accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a

carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando

una notificazione tempestiva, con particolare riferimento

all’esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura

ridotta senza spese di notificazione;

h) revisione della disciplina in materia di solidarieta’ delle

obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,

con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza

conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei

diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque,

la necessita’ di assicurare il pagamento della sanzione, anche

mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle

violazioni;

i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e

ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i

velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilita’ individuale, alfine di perseguire l’obiettivo della sicurezza della circolazione e

di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di

identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l’uso di

sistemi di protezione personale, tra cui l’obbligo di utilizzo del

giubbotto riflettente salvavita;

l) adozione di misure per la tutela dell’utenza vulnerabile della

strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di

velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche

attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le

caratteristiche tecniche e la modalita’ di circolazione dei

velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a

propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente

elettrica;

2) la definizione di criteri per la progettazione e la

costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso

l’apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di

arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei

veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilita’ personale,

secondo quanto previsto alla lettera t);

3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli

atipici;

m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi

amministrativi e giurisdizionali, con l’obiettivo della massima

semplificazione delle procedure;

n) riordino delle disposizioni riguardanti l’esercizio dei

compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e

potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale,

tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle

condizioni di particolare necessita’ e urgenza connessi

all’attivazione dei predetti servizi ausiliari;

o) riordino della disciplina per l’uso, limitatamente

all’espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi

acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di

segnalazione visiva a luce lampeggiante;

p) ricognizione delle attivita’ pubbliche e private contemplate

nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendoinoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalita’ e

regolarita’ dell’esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

q) revisione della disciplina generale delle modalita’ di sosta

dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’ ovvero di

donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di eta’

inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree

dedicate;

r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in

relazione all’evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e

l’installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso

l’uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza

della circolazione;

s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la

circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo

invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare

intensita’, al fine di preservare l’incolumita’ degli utenti e di

garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo,

esclusivamente in tal caso, all’ente proprietario o al concessionario

di autostrade la facolta’ di imporre l’utilizzo di pneumatici

invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di

aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate

condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;

t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione

stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle

amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione

di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla

sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso

l’apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;

u) semplificazione, con finalita’ di snellimento degli

adempimenti richiesti all’utente, delle procedure che disciplinano le

modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in

circolazione, l’installazione di dispositivi atti a migliorare la

visibilita’ diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto

di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui

veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di

bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche

delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella

prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all’utente;

z) miglioramento della fluidita’ della circolazione, anche

mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di

velocita’;

aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi

alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e

coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti,

garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della

sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un’adeguata

attivita’ formativa, anche con l’ausilio di simulatori di guida e con

riferimento, tra l’altro, all’attivita’ di primo soccorso;

bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla

conferma di validita’ della patente di guida per conducenti con

disabilita’, diabetici e affetti da patologie neurologiche;

cc) riordino e semplificazione della composizione delle

commissioni mediche locali, anche mediante l’eventuale svolgimento

delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purche’ gia’

riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero

della salute;

dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel

territorio italiano dei veicoli immatricolati all’estero decorso il

quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un

contratto di assicurazione adeguato in conformita’ all’ordinamento

nazionale;

ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio

nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non

coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, determinando

l’arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso

il quale il proprietario del veicolo deve immatricolarlo in

conformita’ all’ordinamento nazionale.

4. Il Governo e’ autorizzato ad adottare, entro il termine di un

anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti

legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei

criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu’ regolamenti aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di

esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle

altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in

condizioni di eccezionalita’, con introduzione di disposizioni volte

a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in

materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di

merci pericolose;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei

carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all’autotrasporto;

c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformita’ alle

norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle

segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all’esigenza

di ridurre i consumi energetici;

e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche,

previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della

luce gialla semaforica, comprendente altresi’ l’apposizione di

dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione

della luce;

f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di

equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei

requisiti di idoneita’ alla circolazione, omologazione e controlli di

conformita’, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai

processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati

livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento

alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in

presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensita’;

g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e

tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al

fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;

h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli,

dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di

merci e di persone;i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione

all’uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine

agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell’Unione

europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di

traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine

di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine

operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata

dall’ordinamento europeo in materia di macchine;

l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione

della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli

di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici

registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonche’ di

produzione delle targhe automobilistiche;

m) riassetto della disciplina tecnica concernente la

classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di

rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di

occupazione del suolo stradale;

n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa

alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o

in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle

organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, con la previsione

di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle

ipotesi nelle quali e’ possibile installare i predetti mezzi

pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di

tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni,

anche a mobilita’ ridotta;

o) disciplina dell’utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli

in occasione di competizioni sportive, per prevenire il

danneggiamento o la perdita delle targhe originali;

p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che

tenga conto dell’innovazione nelle tecnologie del settore e delle

ricerche nonche’ delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui

veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di

valutare la possibilita’ che tali veicoli possano circolare e siano

progressivamente introdotti sul mercato nazionale;

q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso

progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistemanazionale integrato dei trasporti, di cui all’allegato «Connettere

l’Italia» al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre

infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le

infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui

alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea,

interagiscono sempre piu’ con i veicoli ad elevato livello di

automazione e connessione che le percorrono;

r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre

2018, n. 117, recante introduzione dell’obbligo di installazione di

dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi,

in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi

antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli

stessi con l’autoveicolo;

s) aggiornamento delle modalita’ di valutazione della funzione

uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida

tramite l’introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4

sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei

regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l’elenco delle norme

abrogate.

6. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per

coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice

della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti

legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.

7. Con uno o piu’ decreti del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai

procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti

di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalita’ di semplificazione

delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste

misure per realizzare la dematerializzazione della relativa

documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure

informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno deidecreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo’ adottare uno o

piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e

correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei

medesimi principi e criteri direttivi.

9. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e

dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu’ decreti legislativi

determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o

contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi

che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 36

Disposizioni attuative

e clausola di invarianza finanziaria

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo provvede all’aggiornamento del regolamento

di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in

conformita’ alle disposizioni della presente legge modificative del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285.

2. Fermo restando quando previsto dall’articolo 35, comma 9,

dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi’ 25 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio

dei ministri

Salvini, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio