LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per
la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
(GU n.280 del 29-11-2024)
Vigente al: 14-12-2024
Titolo I
Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo
Capo I
Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di
guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i
seguenti:
«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di
cui al comma 2, lettere b) e c), e’ sempre disposto che sulla patente
rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE
DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo
alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I
alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva
maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo
119 in occasione della conferma di validita’, per un periodo di
almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di
almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo
la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al
comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della
revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo
scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di
cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in
ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo
periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e
c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si
trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le
sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di
cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono
raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui
all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;
b) all’articolo 187:
1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione
psico-fisica» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione
psico-fisica» sono soppresse;
3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi
2-bis e 3»;
4) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi
di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispettodella riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici
analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le
direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal
Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni
di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori
certificati, in conformita’ ai metodi applicati per gli accertamenti
tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le
attivita’ di rilevamento e di soccorso»;
5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare
il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile
effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;
6) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi
2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti
di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia
stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino
all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di
continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente
reperibile, e’ fatto trasportare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il
trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e’ depositata presso l’ufficio o il
comando da cui dipende l’organo accertatore»;
7) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli
organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al
conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualoranon possa essere guidato da altra persona idonea presente o
prontamente reperibile, e’ fatto trasportare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il
trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli
accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che
il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti
accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui
all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In
deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui
l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti
l’inidoneita’ del conducente alla guida, e’ sempre disposta la revoca
della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non puo’
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti
dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;
8) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti
analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione
rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5,
dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida
che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via
cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di
revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicati
dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128,
comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel
caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti
l’inidoneita’ del conducente alla guida, e’ sempre disposta la revoca
della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non puo’
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti
dalla data del provvedimento di revoca»;
9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, neiconfronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e
8, se non ne sia gia’ titolare al momento del fatto di reato, non
puo’ conseguire una patente di guida, neanche per conversione di
patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del
compimento del ventiquattresimo anno di eta’. Qualora, al momento
della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai
sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e
alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano
anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato
non puo’ conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al
compimento del ventiquattresimo anno di eta’.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando
i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di
patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente
ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla,
anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui
all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi
reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di
patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente
articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di
essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire
la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla
durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento
dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126,
nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei
commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto
idoneo alla guida, la durata della validita’ della patente non puo’
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della
validita’ della patente non puo’ eccedere tre anni e cinque anni alle
conferme successive»;
10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai
sensi dell’articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si
sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in
ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, finoall’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e
con le modalita’ indicate dal regolamento»;
11) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Guida dopo
l’assunzione di sostanze stupefacenti».
2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 589-bis, il secondo comma e’ sostituito dal
seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita’ da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa la morte di una persona e’ punito con la reclusione da otto a
dodici anni»;
b) all’articolo 590-bis, il secondo comma e’ sostituito dal
seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle
unita’ da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza
delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c),
e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per
colpa a taluno una lesione personale e’ punito con la reclusione da
tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per
le lesioni gravissime».
Art. 2Abbandono di animali
1. All’articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle
relative pertinenze, la pena e’ aumentata di un terzo»;
b) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:
«All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in
ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi a un anno».
2. Al primo comma dell’articolo 589-bis del codice penale e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a
colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative
pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che
cagiona la morte».
3. Al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano
a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative
pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che
cagiona le lesioni personali».
Art. 3
Modifiche al codice della strada concernenti ‘uso del dispositivo alcolock
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i
seguenti:
«3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i
codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e
“LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli
dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN
50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono
guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie
internazionali M o N solo se su questi veicoli e’ stato installato, a
loro spese, ed e’ funzionante un dispositivo che impedisca
l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del
guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo
75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del
dispositivo di blocco, le modalita’ di installazione e le officine
che svolgono le attivita’ di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere
munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione
dopo l’installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall’articolo 186, il
titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a
“LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE
DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un
dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di
cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in
condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali,
e’ soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente
articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando
il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i
citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla
guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di
cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non
funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli
apposti al momento dell’installazione».
Capo II
Della sospensione della patente di guida
Art. 4
Modifiche al codice della strada relative all’inserimento della
sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonche’
aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza
stradale1. All’articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «Entro il termine di cui al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di
quindici giorni dal ritiro»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Nei casi di
cui all’articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata
dall’organo accertatore e’ trasmessa alla prefettura del luogo della
commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine
della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal
medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il
periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si
aggiunge a quello previsto dall’articolo 218-ter»;
c) al decimo periodo, le parole: «Qualora l’ordinanza di
sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il
titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
l’ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici
giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata
istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo
periodo, il titolare della patente».
2. Dopo l’articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e’ inserito il seguente:
«Art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al
punteggio). – 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per
i quali e’ richiesta la patente di guida, oltre all’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresi’ la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella
misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento
dell’accertamento delle seguenti violazioni, dall’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che
il punteggio attribuito alla patente posseduta e’ inferiore a venti
punti per effetto delle decurtazioni subite:
a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni
concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di
divieto di sorpasso;b) articolo 143, comma 11;
c) articolo 145, comma 10;
d) articolo 146, comma 3;
e) articolo 147, comma 5;
f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei
commi 2, 3 e 8;
g) articolo 149, comma 5;
h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi
1 e 3;
i) articolo 171, comma 2;
l) articolo 172, commi 10 e 11;
m) articolo 173, comma 3-bis;
n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo
periodo;
o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
p) articolo 186-bis, comma 2;
q) articolo 191, comma 4.
2. La sospensione breve di cui al comma 1 e’ disposta:
a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento
dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio
inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al
momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un
punteggio inferiore a dieci punti.
3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni degli
articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle
lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo e’ raddoppiata
quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso
il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede
stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal
conducente e dal suo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono
alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato,
considerando, come presupposto ai fini dell’applicazione delle
medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di
penalizzazione nella banca dati prevista dall’articolo 6-ter deldecreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica
la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento
dell’accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un
punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al
comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.
5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2,
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in
quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida
ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del
comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. In
deroga alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 218, la
sospensione della patente prevista dal presente articolo non e’
subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte
del prefetto. La patente ritirata dall’agente od organo di polizia e’
conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed
e’ restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del
periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno
del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente e’ ammessa
opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei
confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in
cui e’ stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente
non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di
sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del
verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione
consegue.
7. La sospensione e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura
dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente che ha accertato la
violazione.
8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di
sospensione della validita’ della patente prevista dai commi 2,
lettere a) e b), e 3 del presente articolo e’ punito con le sanzioni
di cui al comma 6 dell’articolo 218. Le medesime sanzioni si
applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei
confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione dellavalidita’ della patente, circola abusivamente avvalendosi del
permesso di guida di cui all’articolo 218, comma 2, in violazione dei
limiti previsti dal permesso stesso.
9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 e’ commessa piu’
volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni
del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente non e’ gia’ prevista per
le violazioni indicate nello stesso comma 1».
3. Al codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 142, comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se la violazione e’ commessa all’interno del centro abitato
e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici a trenta giorni»;
b) all’articolo 173, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «da euro 165 a euro 660» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a due mesi»;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Qualora lo
stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un
biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi»;
c) alla tabella dei punteggi prevista all’articolo 126-bis, il
capoverso «Art. 173» e’ sostituito dal seguente: «Art. 173, comma
3-8; Comma 3-bis, primo periodo – 5; Comma 3-bis, secondo periodo –
10».
Capo III
Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo
Art. 5
Promozione dell’attivita’ formativa nelle scuole
1. All’articolo 230 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis e’ aggiunto
il seguente:
«2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione
stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto
del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi
dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo
115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei
corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati
competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di
formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e
sono definite le modalita’ per lo svolgimento dei medesimi corsi e
per la relativa certificazione».
Art. 6
Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
1. E’ istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione
del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche
per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264.
2. L’iscrizione dell’impresa nel registro delle agenzie telematiche
e’ soggetta a conferma di validita’ ogni due anni e costituisce
condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai
sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la
motorizzazione.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti la modalita’ e i termini per
l’iscrizione nel registro delle agenzie telematiche nonche’ iprogrammi dei corsi di formazione che il titolare dell’impresa deve
dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta della conferma di
validita’ dell’iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i
casi di revoca o di cancellazione dell’iscrizione.
4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle
associazioni di categoria accreditate come maggiormente
rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o dai
soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. All’istituzione e alla gestione del registro delle agenzie
telematiche di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Limitazioni per i neopatentati
1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e
il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai titolari di
patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio,
non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di
veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di
cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza
massima pari a 105 kW».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di
patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 8
Titoli abilitativi
ed esercitazioni di guida
1. All’articolo 120, comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «In ogni caso, ai fini del conseguimento della
nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni
preclusive di cui al comma 1».
2. All’articolo 122 del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «L’autorizzazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis,
l’autorizzazione»;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli
aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di
categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare
passeggeri»;
c) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di
categoria B puo’ esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo
dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade
extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni
di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare
dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se’ anche la
certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento
degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque
guida senza tale certificazione e’ soggetto alle sanzioni di cui al
comma 7. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di
esercitazione che l’aspirante al conseguimento della patente di guida
della categoria B e’ tenuto a effettuare presso un’autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie
per le esercitazioni di cui al comma 2 nonche’ la disciplina e le
modalita’ di svolgimento delle medesime esercitazioni;
d) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero».
Art. 9
Disposizioni concernenti i conducentidi veicoli adibiti al trasporto di persone
1. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di eta’ e’ ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio
dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per
i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il
conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente
conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione
iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, della durata di
280 ore e del superamento del relativo esame»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di eta’ e’ ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio
dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a
condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2,
della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Il limite di eta’ e’ ridotto a 20 anni per guidare nel territorio
dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a
condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2,
della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle
medesime condizioni, il limite di eta’ e’ ulteriormente ridotto a 18
anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».
Art. 10
Accertamento delle violazioni
con dispositivi di controllo automatico
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermo restando l’obbligo delle verifiche periodiche difunzionalita’ e di taratura per i dispositivi con funzione
metrologica»;
b) all’articolo 142, dopo il comma 6-bis e’ inserito il seguente:
«6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita’ di cui ai
commi 6 e 6-bis, di piu’ violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del
presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali
ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo
non superiore a un’ora, si applicano, se piu’ favorevoli, le sanzioni
amministrative previste per la violazione piu’ grave aumentate di un
terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal
momento in cui e’ stata commessa la violazione accertata per prima.
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
198-bis»;
c) all’articolo 193:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche
quando il veicolo e’, a qualsiasi titolo, nella legittima
disponibilita’ di altra persona fisica o giuridica, il proprietario
ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in
circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo
periodo»;
2) al comma 4-ter, dopo le parole: «con quelli provenienti»
sono aggiunte le seguenti: «dai documentatori automatici di
infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui
all’articolo 146, comma 3, nonche’»;
d) all’articolo 198, comma 1, dopo le parole: «diverse
disposizioni» sono inserite le seguenti: «, relativamente a un unico
tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,»;
e) all’articolo 198, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fuori dei casi di cui all’articolo 198-bis, quando piu’
violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono
accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a
traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul
medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno
stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle
violazioni, di cui all’articolo 201, si applica una sola sanzione per
ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste
limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nellamedesima giornata nonche’ nel caso in cui una fascia oraria di
vigenza termini il giorno successivo.
2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui
all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e
limitazioni variabili nel tempo, puo’ essere attivato solo in
condizioni di regolare circolazione all’interno degli ambiti
controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi
eccezionali e straordinari determinino l’involontaria permanenza dei
veicoli all’interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili
rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo
di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del
tempo di permanenza consentito»;
f) all’articolo 201:
1) al comma 1-bis, la lettera g-bis) e’ sostituita dalla
seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli
10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12,
146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di
fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi
previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193,
213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di
rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti
adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi
regolamenti sono definite le condizioni per l’installazione e
l’esercizio dei dispositivi di controllo nonche’ per l’accesso alle
banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per
l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica
prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo,
munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada»;
2) il comma 1-quinquies e’ sostituito dal seguente:
«1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni possono accertare
contemporaneamente due o piu’ violazioni tra quelle indicate dal
comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e ilrilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In
deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite
mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque
utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, per
l’accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di
altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi
medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le
cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava
circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal
presente codice»;
3) dopo il comma 5-bis e’ aggiunto il seguente:
«5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis,
la contestazione immediata non e’ necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7,
lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e
17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali,
in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni
dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono
accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice
visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza
che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi,
l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui
la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con
l’acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario
certificati in modo contestuale dall’operatore di polizia, oppure
deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle
ventiquattro ore precedenti al momento dell’accertamento, quando
l’orario di effettivo funzionamento e’ certificato conforme al tempo
coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, sono determinate le modalita’ di acquisizione e
conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le
violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida di cui
all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori dipolizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada
extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della
violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata
effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di
videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le
disposizioni dell’articolo 45».
2. All’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2.1. Ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’accertamento
della circolazione su strada di veicoli non coperti
dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi,
l’elenco di cui al comma 2 del presente articolo e’ aggiornato in
modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione,
di proprieta’ di soggetti residenti nel territorio comunale,
registrati nella banca dati della Direzione generale della
motorizzazione, l’accesso alla quale e’ disciplinato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992».
Art. 11
Accertamento delle violazioni
della velocita’ nella navigazione
1. In considerazione dell’esigenza della salvaguardia di Venezia e
della sua laguna, per l’accertamento dell’inosservanza dei limiti di
velocita’ nelle vie d’acqua di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo
1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione
della velocita’ media su tratti determinati, apparecchiature di
rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.
2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della
procedura di approvazione od omologazione, per un periodo diventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della
velocita’ di navigazione, previa istanza al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e
delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori
autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono
state sottoposte, nonche’ di ogni altro elemento idoneo a dimostrare
l’utilita’ e l’efficienza delle stesse.
3. Al valore della velocita’ rilevato mediante le apparecchiature
di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento
con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la
tolleranza strumentale.
4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di
cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto
intervento degli agenti preposti, purche’ la violazione sia
documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di
accertare, anche successivamente, i fatti, le circostanze e il
responsabile dell’illecito amministrativo, compresi i dati
identificativi del mezzo nautico.
5. Al fine dell’accertamento e della contestazione delle violazioni
di cui al presente articolo e dell’irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L’utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 e’
reso noto al pubblico esclusivamente mediante previsione nei
provvedimenti che fissano i limiti di velocita’.
Art. 12
Campagne di richiamo
1. Dopo l’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Campagne di richiamo di sicurezza). – 1. I
costruttori dei veicoli, in conformita’ agli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale e dell’Unione europea, garantiscono l’immediata
adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione
alla totalita’ dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immessosul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione
nel territorio nazionale o dell’Unione europea, per i quali sia stata
valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza
delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo
non presenti piu’ tale rischio; i costruttori devono altresi’
svolgere una puntuale e diligente attivita’ di informazione dei
proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti
dall’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5
e seguenti.
2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui
al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall’avvio della campagna di
richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che ad un
veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha
l’obbligo di inserire i relativi dati nell’elenco telematico,
istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che
omette di adottare le misure correttive, di informazione e di
inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico
prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e’ soggetto, per ciascuna misura
non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 60.000.
4. Con provvedimento della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di
accesso all’elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli
operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di
polizia e degli utenti.
5. Chiunque circola con un veicolo presente nell’elenco
telematico di cui al comma 2 e’ soggetto alla disciplina
sanzionatoria di cui all’articolo 80, comma 14».
Art. 13
Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di
motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie delservizio di revisione dei veicoli a motore
1. All’articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge
possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le
sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Al
personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con
funzione di titolare dell’attivita’, sono corrisposti i seguenti
importi onnicomprensivi:
a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni,
comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;
b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in
singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di
trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attivita’, ivi
compreso il rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di
trasporto cui il personale sia autorizzato »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell’esecuzione
di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell’attivita’, con
conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni
giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e’
corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere
a) e b), nonche’ il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera
c).
1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di
servizio antimeridiano, al personale incaricato dell’attivita’, quale
titolare o con funzione di supporto, e’ corrisposta la sola quota
riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta di cui al
comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in
orario pomeridiano con parziale impegno dell’orario di servizio, al
personale incaricato dell’attivita’, quale titolare o con funzione di
supporto, e’ corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c),
riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e
1-bis.
1-quater. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle
attivita’ di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a
carico dei soggetti richiedenti.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter
si applicano anche all’esercizio delle attivita’ ispettive e di
vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle
attivita’ di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico
dei soggetti destinatari delle attivita’ ispettive e di vigilanza»;
c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di massimizzare
il livello del servizio reso all’utenza, e’ disciplinato il numero
delle operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni seduta
antimeridiana o pomeridiana.
3. All’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 e’ sostituito dal
seguente:
«10. Il Dipartimento competente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I
predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo
Dipartimento, abilitato all’esecuzione delle operazioni di revisione
sui veicoli ai sensi dell’articolo 81 del presente codice e
remunerato ai sensi dell’articolo 19, comma 1-quinquies, della legge
1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma
12 del presente articolo sono altresi’ determinati gli importi, a
carico delle officine, che affluiscono all’apposito capitolo di
pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
mancata corresponsione di tali importi comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 15».
4. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 80, comma 10, del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comesostituito dal comma 3 del presente articolo, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli importi
dovuti dai soggetti destinatari delle attivita’ ispettive e di
vigilanza ai sensi dell’articolo 19, comma 1-sexies, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e le relative modalita’ di versamento all’entrata del bilancio dello
Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli
di spesa.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dal comma 2.
6. Alla tabella III.1 (Art. 242 – Accertamenti tecnici) allegata al
titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, nella colonna: «Accertamenti consentiti», le
parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Lettere c), d), e)».
Titolo II
Micromobilità
Capo I
Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica
Art. 14
Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in materia di monopattini e altri dispositivi
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l’installazione
obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento
dei monopattini al di fuori di tali aree»;
c) al comma 75-quater e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E’ altresi’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsioneprevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma
75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o
contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al
comma 75-vicies quinquies»;
d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono
sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»;
e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta’ inferiore
a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei
monopattini»;
f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che
nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse;
g) il comma 75-terdecies e’ sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di
velocita’ non superiore a 50 km/h»;
h) il comma 75-quinquiesdecies e’ sostituito dal seguente:
«75-quinquiesdecies. E’ vietata la sosta dei monopattini sul
marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per
dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con
ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul
marciapiede, purche’ nella parte rimanente dello stesso sia
assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle
persone con disabilita’. Tale utilizzo deve essere indicato con la
prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta
riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica
orizzontale e verticale, purche’ le coordinate GPS della loro
localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet
istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica e’ comunque consentita la sosta negli
stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»;
i) il comma 75-undevicies e’ sostituito dal seguente:
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un
monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le
disposizioni del comma 75-bis e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.
Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentementeelettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo
periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo
periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e’ stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai
sensi del comma 75-vicies quater»;
l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui alle disposizioni
dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»;
m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di
apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non
rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
secondo le modalita’ previste con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, che stabilisce altresi’ il prezzo di vendita dei
contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione
del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare
esclusivamente per le attivita’ previste dall’articolo 208, comma 2,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. I criteri e le modalita’ per la stampa e la vendita dei
contrassegni nonche’ i criteri di formazione delle specifiche
combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli
interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione
alfanumerica univoca da stampare sul supporto e’ generata dal
Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L’archivio
nazionale dei veicoli, di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b),
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati
anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo
che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce odistribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve
essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di
comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le
disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se
non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile
verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si
applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita’ elettrica,
diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e
costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori
dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo
decreto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai
sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 1 kW.
Capo II
Delle regole di circolazione
Art. 15
Modifiche alla disciplina della ciclabilita’
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 3, la lettera E-bis e’ sostituita dalla
seguente:
«E-bis – Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con limite di velocita’ non superiore a 30 km/h,
definita da apposita segnaletica verticale, con priorita’ per ivelocipedi»;
b) all’articolo 3, comma 1:
1) il numero 7-bis) e’ abrogato;
2) il numero 12-bis) e’ sostituito dal seguente:
«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei
velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione
degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in
cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile»;
3) il numero 12-ter) e’ sostituito dal seguente:
«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte
longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla
circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica
direzione consentita a tutti i veicoli»;
4) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono inserite
le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»;
5) dopo il numero 54) e’ inserito il seguente:
«54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione con priorita’ per i velocipedi,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine»;
6) dopo il numero 55) e’ inserito il seguente:
«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di
carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo
e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera»;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera i), dopo le parole: «riservare strade» sono
inserite le seguenti: «o singole corsie»;
1.2) la lettera i-bis) e’ sostituita dalla seguente:
«i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di
marcia, ove il limite massimo di velocita’ sia inferiore o uguale a
30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso
la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei
soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili»;
1.3) la lettera i-ter) e’ abrogata;
1.4) e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:«i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in
determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per
senso di marcia e con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50
km/h e nelle quali e’ presente una pista ciclabile laterale, di norma
a destra, o una corsia ciclabile»;
2) dopo il comma 11-bis e’ inserito il seguente:
«11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili,
in cui puo’ essere limitata o esclusa la circolazione di alcune
categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del
traffico e non e’ consentito superare il limite di velocita’ di 30
km/h»;
d) all’articolo 40, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia
trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del
quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo
di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli
velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche»;
e) all’articolo 68, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera
c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto
dall’articolo 152, comma 1»;
f) all’articolo 143, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai
velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane
ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono
occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie
ciclabili i velocipedi devono occupare la parte piu’ esterna della
corsia»;
g) all’articolo 145:
1) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e
nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla
circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza,
devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»;
2) il comma 4-ter e’ sostituito dal seguente:
«4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la
precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitateda striscia discontinua»;
h) all’articolo 148, il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente:
«9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a
motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in
funzione della velocita’ rispettiva e dell’ingombro del veicolo a
motore, per tener conto della ridotta stabilita’ dei velocipedi,
mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza
di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del
presente comma e’ soggetto alle sanzioni amministrative di cui al
comma 16, primo periodo»;
i) all’articolo 150, il comma 2-bis e’ abrogato;
l) all’articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a
motore» sono soppresse;
m) all’articolo 154:
1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «;
dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di
attestamento ciclabile»;
2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Ai conducenti di velocipedi e’ consentito cambiare
direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per
compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»;
n) all’articolo 182:
1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»;
2) il comma 9-ter e’ abrogato;
o) all’articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti»
sono sostituite dalle seguenti: «, ciclisti e conducenti di
ciclomotori e di motocicli».
2. Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui
all’articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, nonche’ la relativa segnaletica, in ambito sia
urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.Art. 16
Circolazione dei motocicli su autostrade
e strade extraurbane principali
1. All’articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a),
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 e’ consentita la
circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120
centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore
a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto
maggiorenne».
Titolo III
Capo I
Dei passaggi a livello
Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari
Art. 17
Modifiche in materia di sicurezza
dei passaggi a livello ferroviari
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25, dopo il comma 1-quinquies e’ inserito il
seguente:
«1-sexies. Nel caso in cui l’attraversamento comporti
un’altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per
le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalita’
previste dal regolamento, deve essere definito con apposita
convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate
dall’attraversamento stesso»;
b) all’articolo 40, comma 5, le parole: «o il segnale di
“passaggio a livello”» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche’ in corrispondenza dei passaggi a livello
dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare
precedenza”»;c) all’articolo 44, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di
barriere o semibarriere puo’ essere collocato, sulla destra della
strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in
funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per
avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L’installazione di
tali dispositivi e’ obbligatoria in caso di visibilita’
insufficiente»;
d) all’articolo 145, comma 7, le parole: «ferroviarie o» sono
soppresse;
e) all’articolo 147:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere
o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada:
a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo
di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in
vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a
livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di
arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e
riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l’obbligo di
fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima
della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il
passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in
vista»;
2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o
semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o
acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada devono
fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali
dispositivi siano in funzione»;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Gli utenti della strada non devono impegnare o
attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o
semibarriere quando:a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in
movimento di chiusura;
b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di
apertura;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa
o acustica previsti dall’articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo»;
4) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti
i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole: «conformi alle
caratteristiche specificate dall’articolo 192 del regolamento» sono
sostituite dalle seguenti: «approvati od omologati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
5) dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:
«3-ter. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi
di segnalazione luminosa, puo’ essere effettuato dopo almeno tre
secondi dall’entrata in funzione dei medesimi dispositivi»;
6) al comma 4, dopo le parole: «Gli utenti della strada» sono
inserite le seguenti: «non devono impegnare un passaggio a livello
quando non hanno la possibilita’ di proseguire e sgombrare in breve
tempo l’attraversamento e, in ogni caso,», dopo le parole: «arresto
forzato del veicolo» sono inserite le seguenti: «o di intrappolamento
tra le barriere,» e dopo le parole: «portarlo fuori dei binari» sono
inserite le seguenti: «, eventualmente anche abbattendo le
barriere,»;
7) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2,
2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a
livello con o senza barriere o semibarriere e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La
medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni
del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle
disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un
passaggio a livello con barriere o semibarriere e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro344»;
8) al comma 6, dopo le parole: «in una violazione di cui al
comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;
9) il comma 6-bis e’ sostituito dal seguente:
«6-bis. L’installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis
e’ consentita anche al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, a sue
spese, previa convenzione con l’ente proprietario o gestore della
strada».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono
a tali adempimenti nell’ambito delle risorse ordinariamente
finalizzate alla manutenzione.
Art. 18
Disposizioni in materia di mobilita’
delle persone con disabilita’ visiva
1. All’articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo
e’ sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilita’ delle
persone con disabilita’ visiva, gli attraversamenti pedonali
semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di
indicazione dello stato di accensione delle luci nonche’ di guide
tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno
delle lanterne semaforiche».
Art. 19
Disposizioni in materia di sicurezza
delle gallerie ferroviarie
1. All’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more
dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di
incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico,
l’accessibilita’ in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a
1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediantela predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche
idonei. A tal fine, sulla base dell’analisi e della ricognizione
delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono,
nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione e la
manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il programma annuale recante le modalita’ operative di
accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del
fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali».
Capo II
Auto di sicurezza – safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell’obbligo
di circolazione a destra
Art. 20
Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento
a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 43:
1) al comma 5, dopo le parole: «o con la sicurezza della
circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la protezione degli
operatori stradali»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo
derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata,
dall’installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da
incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale
della marcia dei veicoli e l’eventuale regolazione del flusso
veicolare puo’ avvenire anche mediante l’impiego di veicoli degli
organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 3,
nonche’ dei soggetti in possesso dell’abilitazione prevista dal comma
3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelleattivita’ di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il
dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un
pannello rettangolare recante la scritta: “auto di sicurezza – safety
car”. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare, d’intesa con il Ministero dell’interno, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalita’ di esecuzione della procedura di
rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale
regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis
nonche’ le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature
e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi»;
b) all’articolo 177:
1) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43, comma 5-bis,
e’ vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di
rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale
regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis.
Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei
veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la
segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1,
lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai
soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati
nella procedura di cui all’articolo 43, comma 5-bis»;
2) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
durata della sospensione e’ da tre a sei mesi».
Art. 21
Uso dei pannelli a messaggio variabile
con valore prescrittivo1. All’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti i
seguenti:
«19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di
prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati
di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il
momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di
ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o
modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea
registrazione in grado di certificare l’orario e il corretto
svolgimento delle operazioni stesse. L’orario di effettivo
funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo
coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all’articolo 5,
comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti
mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio
variabile, devono essere indicati le modalita’ e i tempi di
funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.
19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati
esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione
nonche’ informazioni utili alla guida relative alla strada su cui
sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali
indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme
uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni
classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso
i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l’impiego
alternato di lingue straniere.
19-quater. Dall’attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e
19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi
previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
Art. 22
Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano,
osservanza rigorosa dell’obbligo di circolazione a destra per i
mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le caratteristiche, le modalita’ e i
tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare,
nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco
contromano.
2. All’articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora dalla circolazione contromano di un
veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o
lesioni personali gravi o gravissime, e’ sempre disposta la confisca
del predetto veicolo».
3. All’articolo 176, comma 9, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso
di cui all’articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie
per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di
veicoli per cui vale il predetto divieto e’ fatto obbligo di
impegnare unicamente la corsia piu’ vicina al margine destro della
carreggiata».
4. All’articolo 20, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o pregiudizio della sicurezza stradale».
Titolo IV
Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade
Capo I
Della disciplina e della tariffazione della sosta
Art. 23
Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»;
1.2) alla lettera d), il numero 5) e’ sostituito dal
seguente:
«5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri
o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita’ di stazioni
ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e
altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti»;
1.3) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di
sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e’
subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le
modalita’ di riscossione del pagamento e, in particolare, le
caratteristiche, le modalita’ costruttive e i criteri di
installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della
durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche’, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle
tariffe»;
1.4) alla lettera g), la parola: «cose » e’ sostituita dalla
seguente: «merci»;
2) il comma 5 e’ abrogato;
3) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia
indiscriminato, ancorche’ subordinato al pagamento di una tariffa o
regolato da barriere o altri dispositivi mobili»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree
destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di
controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di
stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale
della durata del parcheggio»;
b) all’articolo 42, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Sono altresi’ segnali complementari i dispositivi e gli
interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un
elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare
il traffico o a rallentare la velocita’ dei veicoli»;c) all’articolo 188, il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita’
titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma
2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e’
consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a
pagamento».
2. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 188, comma
3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo,
resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, secondo
periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
Art. 24
Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni per
violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico
limitato
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7:
1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel
primo periodo e’ applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per
il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per
superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi
dell’articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa e’ del
pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione
di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione e’
calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per
il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel
tempo intercorso dall’inizio della violazione fino al momento
dell’accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al
quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo»;
2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, siapplica anche in caso di violazione della limitazione della
circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel
mancato pagamento dell’intera somma prevista. Al fine di consentire
il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione
di cui al comma 14, secondo periodo, e’ maggiorata di una somma
corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per il
giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. La sanzione e la
relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per
ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.
14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della
circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente
pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14,
primo periodo, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga
entro il 10 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la
tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga
oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e’
stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma
14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga
oltre il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la
tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa
non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c),
le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente
alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni
si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae
la violazione»;
3) il comma 15 e’ sostituito dal seguente:
«15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si
applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al
comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero
della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel
mancato pagamento dell’intera somma prevista, la sanzione di cui al
comma 14, primo periodo, e’ maggiorata di un importo pari alla
tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno dicalendario in cui avviene l’accertamento. Fuori dei casi di cui al
primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta
tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la
seguente disciplina:
a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga
entro il 10 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la
tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga
oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e’
stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma
14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga
oltre il 50 per cento del tempo per cui e’ stata corrisposta la
tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo»;
4) dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:
«15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa
non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le
sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente
all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene
l’accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento
insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno
dell’accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si
applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la
violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata
nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14,
quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel
quinto periodo del medesimo comma»;
b) all’articolo 158:
1) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera
g), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due
ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli»;
2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a),
b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i),
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e
da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli»;
3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera
f), e del comma 2, lettere d) e h), e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per
i restanti veicoli».
Art. 25
Modifiche al codice della strada in materia di circolazione fuori dei
centri abitati
1. All’articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies e’ inserito il seguente:
«1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla
tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o
naturalistica tutelati dall’UNESCO, comunque per periodi non
superiori a cinque mesi all’anno, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle
infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza,
possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di
tipo A e B di cui all’articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a
traffico limitato territoriali, ne’ alle strade o zone in ambito
urbano qualora per esse sia adottata una disciplina piu’ restrittiva
ai sensi dell’articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a
traffico limitato territoriali, verificando che l’istituzione della
zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione
e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette
zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato e’
adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio,
limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della
circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessateprovvedono all’apposizione della relativa segnaletica e al controllo
del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L’apposizione della
segnaletica non e’ necessaria nel caso in cui il perimetro della zona
a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o piu’
regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data
comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un
preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore,
e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano
informazioni sulla durata del divieto per l’intero periodo. Il
controllo della circolazione in tali zone puo’ essere effettuato
mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui
all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g)»;
b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Le autorita’ che hanno disposto la sospensione o la
limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4,
lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
indifferibili o per accertate necessita’, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele. L’accesso alle zone a
traffico limitato per le categorie autorizzate non puo’ in ogni caso
essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai
divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi
telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
c) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
adottati ai sensi del comma 1-sexies e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344».
Art. 26
Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689
1. All’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sanzioni
amministrative per violazione delle disposizioni del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
maggiorazione non puo’ comunque essere superiore ai tre quinti
dell’importo della sanzione».
Capo II
Della circolazione in casi particolari e delle strade
Art. 27
Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito
urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade
1. All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel
rispetto dei criteri di proporzionalita’ e adeguatezza, ridurre le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell’aria nonche’ tutelare il patrimonio
culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita’ e di
tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della
cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della
facolta’ di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non
soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita’ dell’aria
ai quali e’ subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite
dalla presente disposizione nonche’ i livelli minimi di servizio
pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate
limitazioni»;
b) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni,
qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla
circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla
facolta’ di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti
stradali coincidenti con zone gia’ istituite o con l’intero centroabitato, comunicano l’entrata in vigore del divieto o della
limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i
mezzi di informazione disponibili».
2. All’articolo 16 del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate
per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie,
ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni
orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie
di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti».
Art. 28
Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della
circolazione in ambito portuale
1. All’articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
«capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente
dell’Autorita’ di sistema portuale, ove istituita».
Art. 29
Modifica al codice della strada in materia di circolazione di
macchine agricole
1. All’articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote
o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attivita’ di cui
all’articolo 2135 del codice civile e nelle attivita’ di gestione
forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per
il proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle
aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e
attrezzature destinate all’esecuzione delle attivita’ di cui
all’articolo 2135 del codice civile e delle attivita’ di gestione
forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonche’,
nell’ambito delle attivita’ dirette alla fornitura di beni o serviziai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il
trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole,
interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui
si svolgono le attivita’ dell’impresa agricola».
Art. 30
Locazione senza conducente
1. All’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ di
trasporto di persone su strada puo’ utilizzare autobus locati senza
conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con
un’impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell’Unione
europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi
Stato membro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui
all’articolo 87, comma 2,» sono soppresse;
2) dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la seguente:
«b-ter) i veicoli, aventi piu’ di nove posti compreso quello
del conducente, destinati al trasporto di persone».
Art. 31
Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori
1. In conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 13,
paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l’articolo
179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli
speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio
nazionale.
Art. 32Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico
1. All’articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155,
il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate
modalita’ agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e
collezionistico, di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle
limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente
articolo».
Art. 33
Modifica al codice della strada in materia di circolazione nelle
isole minori
1. All’articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione
territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio
territoriale del Governo».
Art. 34
Disposizioni in materia di rimorchi
1. All’articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e
trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui
all’articolo 53 e da».
Titolo V
Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali
Art. 35Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina
concernente la motorizzazione e la circolazione stradale
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la
legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e
della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le
modifiche necessarie in conformita’ ai principi e criteri direttivi
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le
necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti
legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo’ comunque procedere. Lo schema di
ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la
normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, e’
successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo
puo’ essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al primo periodo o successivamente, quest’ultimo e’
prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro
venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decretolegislativo puo’ essere comunque emanato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono
comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati,
secondo criteri di essenzialita’, semplicita’ e chiarezza, ai
seguenti principi di carattere generale:
a) miglioramento della qualita’, della trasparenza e
dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche attraverso la
completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con
particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;
b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento
degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;
c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti
istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli
enti locali in materia di viabilita’, anche con riguardo alla
previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell’esigenza di
agevolare comunque l’accesso dei soggetti che svolgono servizi di
polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di
assistenza sanitaria, ai soli fini dell’espletamento dei compiti
istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e
fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche
mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle
conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in
occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della
strada.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada
secondo criteri di ordine e di coerenza, nonche’ coordinamento e
armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali,
dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le
norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con
particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli
enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresi’ il
conferimento ad atti normativi secondari della competenza per
l’attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversaprevisione della legge di delegazione europea;
b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della
strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti
terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla
consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e
sull’esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti
particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli
derivanti dalla circolazione stradale;
c) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con
la disciplina in materia di disabilita’ e revisione della disciplina
della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilita’,
tenuto conto dell’evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine
di rimuovere gli ostacoli alla liberta’ di circolazione stradale
degli utenti della strada con disabilita’ promuovendo, nel contempo,
la massima tutela dei medesimi;
d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la
normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con
particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con
espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia,
che sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti
adottati ai sensi del medesimo comma 4;
e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del
relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle
materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale secondo principi di effettivita’, ragionevolezza,
proporzionalita’, dissuasivita’ e non discriminazione nell’ambito
dell’Unione europea;
f) revisione e semplificazione del procedimento per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie,
anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza,
nonche’ individuazione dei casi che comportano l’applicazione di
misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida
previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della
Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea e
alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in
particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita’,della frequenza e dell’effettiva pericolosita’ del comportamento;
2) l’aggravamento delle sanzioni per comportamenti
particolarmente pericolosi e lesivi dell’incolumita’ individuale e
della sicurezza stradale e dell’utenza vulnerabile della strada;
3) la dissuasivita’ delle sanzioni, che sono commisurate alla
situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l’infrazione
nonche’ alla potenza e al tipo di veicolo guidato;
4) l’armonizzazione delle disposizioni del codice della strada
con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti
anche sulla sicurezza della circolazione stradale;
5) la revisione della disciplina in materia di destinazione
delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice
della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni
predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle
sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocita’, al fine
di assicurarne l’utilizzo prioritario per gli interventi destinati
alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
g) semplificazione del procedimento di notificazione delle
violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo
una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di
accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a
carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando
una notificazione tempestiva, con particolare riferimento
all’esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura
ridotta senza spese di notificazione;
h) revisione della disciplina in materia di solidarieta’ delle
obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,
con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza
conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei
diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque,
la necessita’ di assicurare il pagamento della sanzione, anche
mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle
violazioni;
i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e
ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i
velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilita’ individuale, alfine di perseguire l’obiettivo della sicurezza della circolazione e
di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di
identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l’uso di
sistemi di protezione personale, tra cui l’obbligo di utilizzo del
giubbotto riflettente salvavita;
l) adozione di misure per la tutela dell’utenza vulnerabile della
strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di
velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche
attraverso:
1) la revisione delle regole che disciplinano le
caratteristiche tecniche e la modalita’ di circolazione dei
velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a
propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica;
2) la definizione di criteri per la progettazione e la
costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso
l’apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di
arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei
veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilita’ personale,
secondo quanto previsto alla lettera t);
3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli
atipici;
m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali, con l’obiettivo della massima
semplificazione delle procedure;
n) riordino delle disposizioni riguardanti l’esercizio dei
compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e
potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale,
tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle
condizioni di particolare necessita’ e urgenza connessi
all’attivazione dei predetti servizi ausiliari;
o) riordino della disciplina per l’uso, limitatamente
all’espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi
acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di
segnalazione visiva a luce lampeggiante;
p) ricognizione delle attivita’ pubbliche e private contemplate
nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendoinoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalita’ e
regolarita’ dell’esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
q) revisione della disciplina generale delle modalita’ di sosta
dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’ ovvero di
donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di eta’
inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree
dedicate;
r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in
relazione all’evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e
l’installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso
l’uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza
della circolazione;
s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la
circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo
invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare
intensita’, al fine di preservare l’incolumita’ degli utenti e di
garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo,
esclusivamente in tal caso, all’ente proprietario o al concessionario
di autostrade la facolta’ di imporre l’utilizzo di pneumatici
invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di
aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate
condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;
t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione
stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle
amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione
di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla
sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso
l’apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;
u) semplificazione, con finalita’ di snellimento degli
adempimenti richiesti all’utente, delle procedure che disciplinano le
modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione, l’installazione di dispositivi atti a migliorare la
visibilita’ diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto
di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui
veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di
bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella
prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all’utente;
z) miglioramento della fluidita’ della circolazione, anche
mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di
velocita’;
aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi
alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e
coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti,
garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della
sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un’adeguata
attivita’ formativa, anche con l’ausilio di simulatori di guida e con
riferimento, tra l’altro, all’attivita’ di primo soccorso;
bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla
conferma di validita’ della patente di guida per conducenti con
disabilita’, diabetici e affetti da patologie neurologiche;
cc) riordino e semplificazione della composizione delle
commissioni mediche locali, anche mediante l’eventuale svolgimento
delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purche’ gia’
riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero
della salute;
dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel
territorio italiano dei veicoli immatricolati all’estero decorso il
quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un
contratto di assicurazione adeguato in conformita’ all’ordinamento
nazionale;
ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio
nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non
coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, determinando
l’arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso
il quale il proprietario del veicolo deve immatricolarlo in
conformita’ all’ordinamento nazionale.
4. Il Governo e’ autorizzato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu’ regolamenti aisensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle
altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:
a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in
condizioni di eccezionalita’, con introduzione di disposizioni volte
a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in
materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di
merci pericolose;
b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei
carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all’autotrasporto;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformita’ alle
norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;
d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle
segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all’esigenza
di ridurre i consumi energetici;
e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche,
previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della
luce gialla semaforica, comprendente altresi’ l’apposizione di
dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione
della luce;
f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di
equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei
requisiti di idoneita’ alla circolazione, omologazione e controlli di
conformita’, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai
processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati
livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento
alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in
presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensita’;
g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e
tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al
fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli,
dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di
merci e di persone;i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione
all’uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine
agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell’Unione
europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di
traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine
di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine
operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata
dall’ordinamento europeo in materia di macchine;
l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione
della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli
di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici
registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonche’ di
produzione delle targhe automobilistiche;
m) riassetto della disciplina tecnica concernente la
classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di
rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di
occupazione del suolo stradale;
n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa
alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o
in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, con la previsione
di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle
ipotesi nelle quali e’ possibile installare i predetti mezzi
pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di
tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni,
anche a mobilita’ ridotta;
o) disciplina dell’utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli
in occasione di competizioni sportive, per prevenire il
danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che
tenga conto dell’innovazione nelle tecnologie del settore e delle
ricerche nonche’ delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui
veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di
valutare la possibilita’ che tali veicoli possano circolare e siano
progressivamente introdotti sul mercato nazionale;
q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso
progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistemanazionale integrato dei trasporti, di cui all’allegato «Connettere
l’Italia» al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre
infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le
infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui
alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea,
interagiscono sempre piu’ con i veicoli ad elevato livello di
automazione e connessione che le percorrono;
r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre
2018, n. 117, recante introduzione dell’obbligo di installazione di
dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi,
in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi
antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli
stessi con l’autoveicolo;
s) aggiornamento delle modalita’ di valutazione della funzione
uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida
tramite l’introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.
5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l’elenco delle norme
abrogate.
6. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per
coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti
legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.
7. Con uno o piu’ decreti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai
procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti
di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalita’ di semplificazione
delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste
misure per realizzare la dematerializzazione della relativa
documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure
informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno deidecreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo’ adottare uno o
piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi.
9. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e
dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu’ decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 36
Disposizioni attuative
e clausola di invarianza finanziaria
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede all’aggiornamento del regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in
conformita’ alle disposizioni della presente legge modificative del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Fermo restando quando previsto dall’articolo 35, comma 9,
dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi’ 25 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio