Con l’allegata sentenza, depositata il 12.7.2024, la Suprema Corte ribadisce l’irrilevanza penale della condotta di chi detiene un apparecchio c.d. “disturbatore di frequenze”, per “impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio”.
Integra, invece, il delitto di cui all’art. 617 bis cp l’installazione di apparecchiature per impedire, od intercettare, conversazioni tra soggetti diversi dall’agente.