Giudice Gaggiotti
Fatto e diritto
rilevato che la ricorrente ha evidenziato che, dopo essersi consultata con il pediatra che segue il figlio ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento per il 29 giugno 2021 presso il Centro Vaccinale di Mariano Comense per la somministrazione del vaccino al figlio, che a sua volta aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive e che inaspettatamente (omissis) alla ricezione del modulo per il rilascio dell’autorizzazione aveva rifiutato il proprio consenso, adducendo motivazioni generiche in ordine all’assenza di particolari rischi per i minori di contrarre forme gravi della malattia; che in tal modo il padre, senza tener conto della volontà espressa dal figlio ormai quindicenne, aveva opposto un veto ingiustificato ad un atto medico che, seppure non obbligatorio, viene ritenuto dalle autorità sanitarie e dalla comunità scientifica privo di controindicazioni e necessario non soltanto per proteggere i singoli, ma anche per tenere la pandemia sotto controllo, così pregiudicando l’interesse del minore a svolgere attività sociali e limitandone la possibilità di frequentare i nonni; considerato che (omissis) ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso al Giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., essendo il Giudice sprovvisto del potere di sostituire la propria decisione alla difforme valutazione del genitore e nel merito confermato la propria opposizione alla somministrazione al vaccino, trattandosi di un prodotto ancora in fase sperimentale senza che siano stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole; richiamato il proprio precedente decreto con il quale la ricorrente è stata invitata a depositare una relazione del pediatra curante sullo stato di salute del minore, sulle eventuali patologie sofferte, sulla presenza di stati di allergia o di controindicazioni alla somministrazione del vaccino, documentazione depositata in data 17 luglio 2021; osserva quanto segue: in via preliminare va dichiarata l’ammissibilità del ricorso ex art.709 ter c.p.c. e la competenza del Tribunale adito in ordine alla domanda svolta, rappresentando il ricorso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. lo strumento normativo introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati o divorziati nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo ed in caso di disaccordo, rimesse al Giudice in base alle previsioni dell’art. 337 ter c.c.. Non può quindi esservi dubbio che la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino rientri in tale ambito, senza che assuma rilievo l’obbligatorietà o la facoltatività del vaccino. Venendo al merito della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, viene in rilievo l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di merito in punto vaccinazioni -obbligatorie e non- nel senso di ritenere che, laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice possa “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino (Trib. Milano 17.10.18; C. Appello Napoli 30.08.17; Trib. Roma 16 febbraio 2017). In altri termini, nel valutare le opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, il Giudice deve tener conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale. Alla stregua di questi criteri sono state assunte decisioni in senso negativo laddove il vaccino riguardava patologie con scarsa diffusione nel nostro paese, circostanze che non ricorrono nel caso del Covid-19, patologia che notoriamente in un numero rilevante di casi ha avuto conseguenze gravi e/o mortali con un’amplissima diffusione non solo sul territorio nazionale, ma mondiale, con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi. Quanto all’efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità regolatone nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. Al contrario, l’assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative. Nel caso di specie, non vi sono controindicazioni alla somministrazione del vaccino, come certificato dal medico curante (omissis). Ai fini della risoluzione del conflitto va inoltre considerata la volontà manifestata dal minore. In un sms inviato al padre (omissis) ha infatti espresso con chiarezza l’intenzione di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale. Di tale volontà deve tenersi conto, attesa l’età del minore (15 anni e 6 mesi). L’art. 3 della L. 219/17 al comma 1 prevede che “la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione…” e al successivo comma 2 che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”. Il rifiuto opposto dal padre appare in contrasto con tale disposizione sia avuto riguardo alla mancata considerazione della volontà manifestata dal figlio, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale. Per evitare tali conseguenze pregiudizievoli, il conflitto genitoriale va risolto autorizzando la somministrazione del vaccino a (omissis) e attribuendo alla madre la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore. La peculiarità della controversia, avente ad oggetto un tema oggetto di ampio dibattito e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione spese del presente procedimento.
P.Q.M.
1) dichiara l’ammissibilità del ricorso e la propria competenza in ordine alla domanda proposta; 2) autorizza la somministrazione del vaccino anti Covid 19 a (omissis) attribuendo a tal fine alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore; 3) compensa le spese del procedimento.