Con la sentenza 26 gennaio – 9 aprile 2021, n. 13432, la Suprema Corte conferma un principio consolidato: “In tema di evasione, l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla polizia giudiziaria nei corso di un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione”.

Ciò era quanto accaduto nella vicenda in esame, ove un giovane – posto agli arresti domiciliari – non aveva risposto al citofono, reiteratamente azionato dalle Forze dell’Ordine durante i prescritti controlli.

L’assenza veniva altresì desunta dalle mancate risposte alle telefonate degli agenti, nonchè dal solo abbagliare del cane quale unica reazione ai tentativi di contattare il soggetto.

Viene altresì disattesa la censura relativa al mancato riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, difettando la necessaria offensività minima, come desumibile dalla reiterata mancate risposte in due giorni consecutivi.

Merita invece accoglimento il solo motivo relativo all’omessa concessione della sospensione condizionale e della non menzione della pena, in insanabile contraddizione con la dosimetria della pena, attestatasi sul minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ne discende il rinvio del processo per un nuovo giudizio limitatamente a detti ultimi punti, stante la definitività dell’accertamento di responsabilità penale.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 gennaio – 9 aprile 2021, n. 13432
Presidente Petruzzellis – Relatore Vigna

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2019, che condannava S.M. per il reato di evasione, ha escluso la continuazione, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e ha confermato nei resto.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione S. , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 385 c.p., comma 3, essendo erroneo ritenere che non sentire il campanello della porta di ingresso postula l’assenza degli occupanti della abitazione;
2.2. mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale verificando le celle agganciate dal cellullare dell’imputato;
2.3. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., trattandosi di un episodio occasionale posto in essere da soggetto incensurato e di giovane età;
2.4. violazione di legge in relazione al diniego della non menzione e della sospensione condizionale della pena in ragione della “entità della violazione”.
3.11 Sostituto Procuratore Generale Dr. Ciro Angelillis ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al motivo sulla mancata concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, mentre è inammissibile nel resto.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve osservarsi che In tema di evasione, l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla polizia giudiziaria nei corso di un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726
Nella specie, deve ritenersi immune da censure la sentenza impugnata, che ha desunto l’evasione dal prolungato controllo effettuato in orario diurno, mediante ripetuti suoni del citofono e chiamate sul telefono fisso dell’abitazione. Tali rumori, peraltro, svegliavano il cane che abbaiava ripetutamente senza che nessuno intervenisse.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello congruamente giustificato il diniego della richiesta integrazione attraverso il richiamo all’insieme delle acquisizioni probatorie, coerentemente valutate nella completezza della base cognitiva richiesta ai fini della decisione. Soluzione, questa, del tutto conforme ai principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741), secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Mette conto rilevare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311).
Nel caso in esame la Corte, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato che la evasione è stata accertata per due giorni consecutivi, che era ragionevole ritenere che si fosse protratta per tutto il periodo, e che, quindi, fatto non poteva considerarsi di lieve entità.
5. il quarto motivo è fondato.
La Corte di appello fornisce una motivazione apparente in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, senza considerare le deduzioni dell’imputato circa la incensuratezza e facendo riferimento alla “entità della violazione”, quando poi, nel determinare la pena, contraddittoriamente parte dal minimo edittale e concede le circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione all’applicabilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l’accertamento di responsabilità.