Una ragazzina, che non ama lo studio, viene affidata dalla madre al padre, durante il periodo in cui la donna è assente da casa.

Successivamente, la psicologa che ha in cura la minore si avvede di alcuni lividi presenti sul corpo della piccola e da qui prendono avvio le indagini del PM che, confortate dai referto medici e dal racconto di madre e figlia, evidenziano un quadro di veri e propri maltrattamenti – fisici e psicologici – operati dal padre sulla ragazzina, per costringerla a studiare ed a conseguire positivi risultati scolastici.

Giunta la vicenda in Cassazione, con sentenza 13067 depositata il 7 Aprile 2021 viene ribadito che “in presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive”.

In particolare, si ribadisce che l’intenzione del reo non comporta la ravvisabilità del meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, “tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciò deputati”.

Irrilevante è poi l’assoluzione dell’uomo dall’accusa di maltrattamenti ai danni della madre della bimba (trattandosi di soggetti diversi) e la lagnanza relativa alla presunta eccessività della pena inflitta, non essendo scrutinabile in Cassazione la congruità della pena, se non nei casi-limite di arbitrarietà od illogicità.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con conferma della condanna.


Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 febbraio – 7 aprile 2021, n. 13067
Presidente De Gregorio – Relatore De Marzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del giorno 08/10/2019 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha assolto Y.C. dal delitto di maltrattamenti in danno di L.J. (capo a); b) ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di maltrattamenti in danno della figlia minore Y.X.Y. (anch’esso contestato al capo a) e di lesioni, con prognosi di ventuno giorni, in danno della stessa minore (capo b); c) ha rideterminato la pena in due anni e tre mesi di reclusione (pena base per il reato di cui al capo a, due anni di reclusione, aumentata di tre mesi di reclusione per il reato di cui al capo b, ai sensi dell’art. 81 c.p.).
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 1, nonché vizi motivazionali, rilevando che in nessun luogo la sentenza impugnata affronta il tema della riconducibilità della condotta di lesioni all’imputato, sebbene la difesa, nell’atto di appello, avesse sottolineato l’assenza di prova in tal senso, dal momento che la decisione di condanna non poteva essere fondata sulle sole dichiarazioni delle persone offese, peraltro smentite dai testi a discarico.
Osserva il ricorrente: a) che il giudice di secondo grado aveva dapprima sconfessato le dichiarazioni delle persone offese e della teste Li. , assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo a), per poi riporre ingiustificata fiducia nella veridicità di siffatte affermazioni; b) che nell’atto di appello era stato lamentato che le dichiarazioni delle persone offese – mai escusse in sede di incidente probatorio e fonti di conoscenza della teste Li. – non avevano trovato alcun oggettivo riscontro nelle restanti prove acquisite; c) che, anzi, nessuno dei testi escussi aveva confermato di avere mai assistito o di avere avuto contezza di comportamenti violenti dell’imputato; d) che, in definitiva, era mancato un serio vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 582 e 571 c.p., nonché vizi motivazionali, dolendosi della mancata riqualificazione del delitto di cui al capo b) nel reato di cui all’art. 571 c.p., alla luce di quanto, in via subordinata, prospettato dal ricorrente, ossia che le lesioni sarebbero state asseritamente cagionate in forma episodica per via dei compiti non svolti della figlia, secondo peraltro quanto riferito dalla teste Li. .
2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., nonché vizi motivazionali, rilevando: a) che la Corte d’appello si era limitata a condividere le argomentazioni del Tribunale, sebbene con l’atto di appello fossero state valorizzate, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la personalità dell’imputato e la sua incensuratezza; b) che il riferimento alla gravità del reato è un dato inconferente, non avendo il legislatore previsto preclusioni in relazione ai reati commessi con violenza sulle persone; c) che, in ogni caso, erroneamente la Corte territoriale aveva, individuato, come reato più grave, quello di cui al capo a), dal quale l’imputato era stato assolto: pertanto, non doveva essere assunta come pena base quella prevista per il reato di cui all’art. 572 c.p., nè vi era spazio per l’applicazione delo continuazione, in quanto il giudice doveva determinare la pena avendo riguardo al residuo reato di lesioni; d) che, infine, la Corte d’appello non si era soffermata ad individuare quei, tra i parametri indicati dall’art. 133 c.p., fosse stati utilizzati in concreto.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
In primo luogo, si osserva che la Corte territoriale non ha affatto screditato la portata ricostruttiva delle dichiarazioni della ex-convivente dell’imputato, ma ha solo rilevato che, essendosi la donna sottratta al contraddittorio, non era possibile fondare sulle sue sole dichiarazioni l’affermazione di responsabilità del C. per il delitto di maltrattamenti nei confronti della prima.
Al contrario, nel caso della minore, le dichiarazioni della donna sono inserite in un contesto caratterizzato dalla diretta percezione di lividi di colore diverso sulla bambina da parte della psicologa in servizio presso il Policlinico Casilino (e da tali caratteristiche è stata tratta la razionale conclusione – peraltro non oggetto di una critica specifica – della diversa epoca di produzione delle lesioni), dal referto e dalla cartella clinica del Pronto Soccorso (attestante trauma con ecchimosi all’arto superiore sinistro, trauma agli arti inferiori e trauma del volto), dall’apparire di tali esiti in un periodo nel quale la madre della bambina si era assentata dalla casa e aveva affidato i figli alla cura dell’odierno ricorrente.
Ne discende che la critica che muove dalla premessa di una contraddittorietà delle regole decisionali (assumendo che lo stesso materiale istruttorio avrebbe condotto, in un caso, all’assoluzione e, in un altro, alla condanna) finisce semplicemente per sottrarsi al confronto con la valutazione delle risultanze istruttorie che non si basa affatto in modo determinante, quanto ai maltrattamenti e alle lesioni della minore, sulle dichiarazioni della madre di quest’ultima.
Il fatto che altri testi, secondo il ricorrente, abbiano riferito di non avere mai assistito ad atti di violenza dell’imputato è profilo privo di decisività, nel senso che, non essendo neppur riferito che gli stessi, per tutto il periodo considerato dal capo di imputazione, avrebbero avuto la possibilità di monitorare costantemente imputato e figlia, a ciò dedicando le loro giornate, non può affatto trarsi la conclusione che i loro narrato rappresenti elemento idoneo a scardinare la univocità degli elementi sopra ricordati nel senso della attribuzione delle condotte al C. .
incidentalmente si osserva che dal terzo motivo di ricorso si trae la logica conseguenza che il ricorrente non ha affatto impugnato il capo di sentenza che afferma la sua responsabilità per il reato di maltrattamenti nei confronti della minore, visto che muove dall’erroneo presupposto che l’imputato sarebbe stato assolto.
Purtuttavia, il solidissimo quadro probatorio sopra ricordato, in nulla incrinato dalle generiche critiche dell’atto di impugnazione, rappresenta la base dell’accertamento del sostrato materiale delle lesioni sulle quali si innesta il più ampio contesto dei maltrattamenti.
2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità.
Per le ragioni ricordate nell’analisi del primo motivo, le lesioni si inquadrano in un contesto di maltrattamenti: in altre parole, non si versa affatto nell’ipotesi di episodicità della condotta, prospettata dal ricorrente, talché le considerazioni di quest’ultimo, in quanto muovono da siffatta premessa, sono del tutto prive di conferenza.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che, in presenza di maltrattamenti, ossia di una pluralità di atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze, la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza non è esclusa dall’intenzione dell’agente di agire per finalità educative e correttive. La intenzione soggettiva dell’agente non è, infatti, idonea a far rientrare nel meno grave delitto di cui all’art. 571 c.p., ciò che ne è oggettivamente escluso poiché i trattamenti lesivi dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore – quali quelli ricostruiti dalla Corte territoriale – non sono sussumibili tra i mezzi di correzione, tali essendo, per loro natura, solo quelli a ciò deputati (v., già, Sez. 6, n. 19852 del 23/03/2016).
3. Il terzo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Affrontando le censure nell’ordine logico, va, innanzi tutto, rilevato che il ricorrente, come si diceva in principio, è stato assolto dal reato di maltrattamenti in danno della convivente, non da quello in danno della figlia.
La deduzione difensiva – che peraltro rappresenta, come si diceva, un indice della mancata impugnazione dell’affermazione di responsabilità per quest’ultimo reato – è, pertanto, manifestamente infondata.
Per il resto, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre.
Infine, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p., le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/20Ò9, Denaro, Rv. 245596) Non solo: nel caso di specie, sia pure ai fini del diniego delle circostanze generiche, ma con valutazione che investe la generale dosimetria della pena, il giudice d’appello indugia sulla gravità della condotta e sulla capacità a delinquere dell’imputato.
La sentenza impugnata ha esplicito riguardo alla gravità della condotta e non del reato, con la conseguenza che sono del tutto fuori campo le critiche del ricorso fondate sull’erroneo assunto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato, invece, i meri tratti tipologici della fattispecie incriminatrice.
Per il resto, si osserva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Le critiche del ricorso, al riguardo, insistono nel sottolineare la incensuratezza dell’imputato, in sé irrilevante, e una non meglio precisata personalità dell’imputato.
4. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.