Ieri 31 marzo 2021 è stato approvato un decreto-legge contenente urgenti disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia COVID-19.
Particolarmente rilevante è l’esclusione della penale responsabilità degli operatori medici e sanitari (ai quali compete la somministrazione del vaccino c.d. “anti- COVID”) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose consumati durante l’emergenza sanitaria, ove il loro operato sia conforme a quanto indicato nel provvedimento autorizzativo del commercio vaccinale ed alle circolari pubblicate sul sito del Ministero della salute.
Riportiamo, per quanto qui interessa, parte del comunicato stampa visionabile sul sito del Governo:
«Il decreto
– esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
– introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
– stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe».