È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 del 30 gennaio 2021 il decreto 23 luglio 2020 del Ministro della Giustizia, che ha innalzato i limiti di reddito valutabili ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato.

Ne riportiamo in calce il testo, stante la sua rilevanza applicativa.


 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2020; in G.U. del 30 gennaio 2021, n. 24

Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (21A00437)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
                    del Ministero della giustizia
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l’art. 77 del citato testo unico, che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 16 gennaio 2018 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 2018, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, e’ stato fissato in euro 11.493,82 l’importo previsto dall’art. 76, comma 1, del citato testo unico per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018;

  Rilevato che, in tale biennio,  dai  dati  accertati  dall'Istituto
nazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo
0,022;

Decretano:
L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato ad euro 11.746,68.

Il presente decreto verra’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 Roma, 23 luglio 2020

Il Ragioniere generale
     dello Stato

Mazzotta

 Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia

Casola

Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 40