E’ stata depositata ieri 30.11.2020 la sentenza n. 33839/2020, con la quale la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con la quale era stata confermata la condanna per rapina aggravata di un soggetto che, introdottosi nel sedile posteriore di un’automobile, di notte, aveva costretto le persone offese a consegnargli il denaro, dietro minaccia di un danno ingiusto.
L’aggravante ravvisata era stata quella di cui all’art. 628 c. 3 bis cp, attinente all’esecuzione della rapina in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”, ritenuta integrata dal veicolo di piccole dimensioni, con posizionamento del reo in un luogo tale da consentirgli il completo controllo sulle vittime,
Corretta, in quanto esente da vizi logico-giuridici, la motivazione dell’impugnato provvedimento.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 30 novembre 2020, n. 33839
Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, parzialmente riformando solo in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Sciacca del 17 ottobre del 2018, confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata ascrittogli, commesso introducendosi in orario notturno, all’interno di un autoveicolo ove si trovavano le persone offese sottraendo loro con minaccia il danaro che possedevano.
2. Ricorre per cassazione Ro. St. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen., da non confondere, secondo il ricorrente, con l’aggravante della “minorata difesa” di cui all’art. 61, comma 1, n. 5 cod.pen..
La sola circostanza che il ricorrente si fosse posizionato nel sedile posteriore ed avesse avuto il controllo della situazione non varrebbe ad integrare l’aggravante.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si osserva che l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod.pen., prevede, solo in astratto e per quel che qui interessa, che la condotta debba essere commessa in “luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
Pertanto, è onere del giudice di merito indicare le ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo della quale l’agente ha approfittato (Sez. 2, n. 17421 del 07/02/2019, Negri, Rv. Rv. 275780, in motivazione).
Inoltre, è da sottolineare che la norma si riferisce a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad “ostacolare” la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che “impediscono” la difesa.
Posta questa cornice interpretativa, la sentenza impugnata ha individuato gli elementi concreti ai quali riconnettere l’aggravante, facendo riferimento alle “dimensioni modeste dell’abitacolo dell’autovettura” delle vittime ed al fatto che il ricorrente avesse preso posto sul sedile posteriore che gli permetteva il “controllo completo della situazione”; circostanze che avevano addirittura impedito alle persone offese “di articolare alcuna plausibile e fattiva reazione”.
Di tali circostanze il ricorrente aveva approfittato traendone vantaggio per riuscire a consumare la rapina.
La motivazione è esente da vizi logico-giuridici e la censura volta a contestare, in concreto, la capacità di simili evenienze di ostacolare la privata difesa rimane relegata al merito del giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.