Le videoregistrazioni effettuate dai privati in zone condominiali non possono considerarsi intercettazioni e pertanto non soggiaciono ai relativi presupposti prescritti dall’art. 266 cpp, ma sono acquisibili come documenti.
Peraltro, dette videoregistrazioni non costituiscono neppure il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615bis cp), come da insegnamento costante della Suprema Corte.
Questo è il principio enucleabile dalla sentenza 32544/2020, depositata ieri 19/11/2020 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione.
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