Con la sentenza n. 31433/2020, depositata il 10.11.2020, la Corte di Cassazione ha chiarito il discrimine tra la fattispecie di truffa ex art 640 c. 2 n° 2 c.p. e quella più grave di estorsione ex art. 629 c.p.

L’art. 640 c.p. (truffa) così recita: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7″.

L’art, 629 c.p. (estorsione) è del seguente tenore: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”

Il ricorrente lamentava il vizio di motivazione in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello nel confermare la condanna di primo grado per il delitto di estorsione (629 c.p.), ravvisata sulla scorta dell’effetto suscitato dalla condotta dell’agente sulla vittima, piuttosto che sulla condotta, consistita nell’aver operato una “spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione, ovvero induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo immaginario alla sua libertà personale”.

Secondo la Suprema Corte il discrimine tra la truffa ex art 640 c. 2 n. 2 e l’estorsione è insito nella condotta: ricorre induzione in errore e quindi truffa ogni qualvolta in cui si verifichi la prospettazione di pericoli inesistenti, in assenza però di alcuna forma di violenza atta a coartare la volontà della vittima.

Diversamente, si avrà estorsione qualora il male prospettato sia tale da prospettarsi come “incontrastabilmente derivato dalla volontà potestativa dell’agente” e sia pertanto idoneo a coartare la volontà della vittima.

La valutazione del giudicante, nei termini sopra indicati, avviene tramite un giudizio di merito da effettuarsi ex ante e, se adeguatamente motivato, come nel caso di specie considerato dalla sentenza in esame, non sarà suscettibile di censure nel giudizio di legittimità.


“Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 – 10 novembre 2020, n. 31433

Presidente Gallo – Relatore Perrotti

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa il 7 giugno 2016 dal tribunale di Biella, con la quale il ricorrente era stato condannato per concorso nel delitto di estorsione, aggravata dall’aver commesso il fatto in più persone riunite, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva.

Fatto commesso in (omissis) .

  1. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, nei limiti strettamente necessari alla motivazione:

1.1. violazione della legge penale, sostanziale e processuale e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c ed e), avendo la Corte illogicamente motivato il convincimento relativo alla errata qualificazione giuridica del fatto (estorsione, aggravata dalle più persone riunite, in luogo della truffa, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640 c.p., comma 2, n. 2) riconosciuto nel giudizio di merito. Erroneamente la Corte divisava estorsione e non truffa aggravata valorizzando l’effetto suscitato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può tener conto degli effetti determinati dalla condotta;

1.2. medesimi vizi affliggono la sentenza impugnata che ha erroneamente qualificato il fatto, non apprezzando la evidente prospettazione di un male immaginario ad opera di terzi, cosicché i fatti contestati in imputazione integrano il delitto di truffa aggravata, ai sensi del n. 2, comma 2, c.p. e non quello di estorsione;

1.4. i medesimi vizi il ricorrente denunzia con riferimento all’accertamento della responsabilità concorsuale nel fatto commesso materialmente da altro imputato non ricorrente, avendo la Corte illogicamente argomentato il proprio convincimento colpevolista valorizzando atteggiamenti del tutto neutri tenuti dal ricorrente in occasione del secondo incontro con la vittima, laddove l’efficacia decettiva era stata già realizzata dal solo R. in altra precedente occasione.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è infondato.

1.1. I primi due motivi di ricorso, con i quali si denuncia violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione per illogicità manifesta nella qualificazione giuridica del fatto, possono essere trattati unitariamente. La Corte a pag. 3, primo capoverso, afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto di un male ingiusto direttamente dipendente dalla volontà dell’agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all’art. 629 c.p., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione, ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo immaginario per la sua libertà personale e di iniziativa economica, a cagione di atti di indagine ad opera di terzi) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa.

1.2. Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) è stato dunque motivatamente ritenuto infondato, in quanto nella fattispecie l’agente principale ha direttamente agito per la costrizione, rappresentando un pericolo direttamente dipendente dalle proprie potenzialità.

1.3. La diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia prospettato come reale o immaginario; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un “rifiuto” patrimoniale) abbia – comunque e ragionevolmente – come conseguenza una reazione di “evitamento” del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072).

La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione agita attraverso l’induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l’azione illecita si presenta irresistibile.

L’induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta “diretta” e “manipolata”, ma non irresistibilmente “piegata”.

La idoneità della rappresentazione del male a “dirigere” piuttosto che “piegare” la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine di merito non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.

Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l’attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall’estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l’analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria (in questi termini, Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124).

La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un’indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). La idoneità coercitiva del pericolo prospettato va infatti divisata sulla base di indici sintomatici esterni, da apprezzare nel giudizio di merito e argomentare con motivazione congrua, non potendo di certo farsi dipendere la qualificazione giuridica del fatto dall’esame obiettivo diretto (non ancora fortunatamente praticabile) della psiche della vittima al momento del fatto.

D’altro canto, il “pericolo immaginario” non può che essere un “pericolo obiettivamente inesistente” e tale pericolo “indotto” nella psiche della vittima non può che esser frutto di artifici o raggiri, ossia di mezzi che non realizzano veruna costrizione della volontà, ma soltanto inducono in errore sul futuro inverarsi di un pericolo inesistente, che la vittima (proprio per l’errore indotto dai raggiri) si rappresenta invece come realizzabile.

Nel caso di specie correttamente, dunque, la condotta costrittiva tenuta sia dal R. , che anche esplicitata dal ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata) in occasione della riscossione della somma estorta, è stata qualificata come estorsiva.

1.4. Deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto: la distinzione tra il reato di truffa, consumata attraverso la prospettazione di un pericolo rappresentato dalla minaccia alla libertà personale e di iniziativa economica della vittima, ed il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la concreta modalità della condotta, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta incontrastabilmente derivato dalla volontà potestativa dell’agente e coarta la volontà della vittima, rappresentando un evento di danno futuro in ipotesi realizzabile dallo stesso agente; si verte invece nell’ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo irrealizzabile, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore (similmente Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; da ultimo: Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492). La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve essere svolta con apprezzamento di merito da effettuarsi ex ante, che se adeguatamente argomentato in fatto non è censurabile nel giudizio di legittimità.

1.5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, divisando invincibile effetto coercitivo in una minaccia credibile, per come rappresentata, cui la stessa persona offesa attribuì efficacia intimidatrice, tanto che si preoccupò di attingere al sapere professionale di un legale per orientare le proprie scelte e si rivolse di poi alla polizia giudiziaria per arginare la condotta costrittiva che stava subendo.

  1. Alla luce della corretta qualificazione giuridica attribuita al fatto, la Corte territoriale ha altresì correttamente apprezzato (pag. 5 della sentenza impugnata) gli elementi di fatto utilizzabili (dichiarazioni della p.o.) ed ha quindi correttamente ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente nell’occorso avesse concretamente contribuito a rafforzare nella vittima i timori in precedenza già attivati dal correo (non ricorrente), volti a costringere l’offeso a compiere l’atto di disposizione patrimoniale.

2.1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.”