Con sentenza  n. 24990, depositata il 2 settembre 2020 (in calce il collegamento al sito giurisprudenzapenale.com, che ne consente di lettura), le Sezioni Unite della Cassazione Penale hanno affermato il seguente principio di diritto: «la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990».

È stato così risolto un contrasto giurisprudenziale, che vedeva confrontarsi due tesi opposte: la prima e più risalente reputava l’inapplicabilità ai reati in materia di stupefacenti dell’attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), ritenuta concepita esclusivamente per quelli contro il patrimonio e quindi inoperante in quelli che – come i reati in materia di stupefacenti – tutelano beni giuridici tutelati dalla Costituzione, come la salute (art. 32 Cost.).

Si sottolineava, peraltro, che il reato di cui all’art. 73 c. 5 DPR 309/1990 concerne le ipotesi delittuose di lieve entità e quindi il riconoscimento dell’attenuante in parola avrebbe determinato un ulteriore, indebito, abbattimento sanzionatorio, per la sostanziale duplicazione dei medesimi presupposti.

A detta tesi si contrapponeva altro orientamento giurisprudenziale, che sosteneva invece la riferibilità dell’attenuante in esame a tutti i delitti commessi per motivi di lucro.

Quanto alla fattispecie c.d. attenuata di cui all’art. 73 c. 5 DPR 309/1990, si rimarcava che essa ha ad oggetto la condotta, complessivamente considerata ed invece l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. concerne più propriamente l’evento del reato ed il lucro concretamente conseguito.

Tale distinzione avrebbe quindi escluso la duplicità di valutazioni.

L’approdo delle Sezioni Unite è conforme all’ultimo indirizzo indicato, ma per valutazioni più articolate: tra esse si rimarca  l’assenza di alcuna esclusione, nel dato normativo, dell’utilizzabilità dell’attenuante in esame ai reati concernenti gli stupefacenti, nonchè la necessità di adeguare la pena al caso concreto, anche con riferimento al lucro ed all’evento conseguito, nel rispetto del principio di offensività.

In forza del principio enucleato dall’importante sentenza in esame,  anche gli imputati per i reati contemplati dall’art. 73 c. 5 DPR 309/1990 potranno usufruire di un mitigamento di pena ove, in considerazione del caso concreto, sussistano il lucro e l’evento di speciale tenuità.

Nella vicenda al vaglio del Supremo Collegio giudicante, in particolare, erano stati venduti circa 2 grammi di hashish al prezzo di soli € 10.