La vicenda di cui si è occupata la sentenza n. 23554/2020, depositata il 4/8/2020 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, è ivi ricostruita nei seguenti termini:

“- M.A. , addetto alla vigilanza presso il negozio Upim di (…), osservando, dalle vetrate esterne, l’interno del negozio, si accorge che l’imputato preleva alcuni capi di abbigliamento e li nasconde all’interno della propria borsa;

– l’imputato oltrepassa le casse senza effettuare alcun pagamento e senza far scattare l’allarme antitaccheggio, in quanto, si scoprirà poi, la borsa è “schermata”;

– M. raggiunge l’uomo che, vistosi scoperto, si dà alla fuga;

– l’imputato viene comunque bloccato dopo dieci metri “da M. e da un altro vigilante”.

L’imputato impugnava la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino, la quale  lo aveva condannato per furto consumato, dolendosi per l’omessa riqualificazione del fatto in furto tentato (che avrebbe comportato una diminuzione della pena).

A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava l’insegnamento reso dalle Sezioni Unite della Corte di  Cassazione Penale n. 52117/14, negando di aver conseguito l’autonoma disponibilità sui beni sottratti (requisito necessario per ravvisare il furto consumato), in quanto la sua azione sarebbe avvenuta sotto il controllo degli addetti alla sicurezza, che lo avevano bloccato (così rimanendo – a suo dire – un mero tentativo di furto).

Proprio attenendosi ai principi enucleati da tale ultima decisione, la decisione in esame dichiara invece l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

E’ senz’altro corretto affermare, come indicano le Sezioni Unite, che la vigilanza della persona offesa (o di un suo addetto alla sicurezza) ed il concomitante intervento a difesa  del bene appreso, ma non ancora sottratto al controllo, impediscono di ravvisare il furto consumato, essendo invece il fatto confinato nel tentativo.

Ma ciò non era accaduto situazione al vaglio della Suprema Corte, ove vi era stata “una completa rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore”,  con piena consumazione del furto.

E’ quindi la piena disponibilità della res da parte del ladro che, seppur limitata in un  periodo temporale anche molto esiguo, consente di individuare il furto consumato (anziché tentato).

Nella vicenda in esame, la Corte rammenta che “dopo “dieci metri” gli addetti alla vigilanza hanno raggiunto e fermato l’imputato” e tuttavia aggiunge: “quel che importa è che nell’attimo in cui l’imputato è fuggito, portando con sé i capi di abbigliamento sottratti, la merce è uscita dalla sfera di controllo del soggetto passivo per entrare nella disponibilità autonoma dell’imputato”.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

————————————————————————————-

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 luglio – 4 agosto 2020, n. 23554

Presidente Pezzullo – Relatore Morosini

Ritenuto in fatto

  1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di G.L. per il reato di furto, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, compiuto impossessandosi di due paia di pantaloni e di una felpa esposti in vendita presso un negozio Upim; mentre, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ha ridotto la pena inflitta.
  2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del fatto da furto consumato a furto tentato.

Sostiene il ricorrente, richiamando tra le altre le Sezioni Unite n. 52117 del 2014, che l’imputato non ha mai acquisito una autonoma disponibilità sui beni sottratti in quanto ha agito sotto il diretto controllo dell’addetto alla sicurezza, il quale, in un primo momento, lo ha fermato e poi lo ha nuovamente “bloccato” unitamente ad “un altro vigilante ragionevolmente allertato”.

  1. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 12-ter, convertito con L. n. 27 del 2020.
  2. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; con la medesima modalità il difensore dell’imputato ha inviato le proprie articolate conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
  2. Sulla base delle prove in atti, i giudici di merito hanno ricostruito il fatto come segue:

– M.A. , addetto alla vigilanza presso il negozio Upim di (…), osservando, dalle vetrate esterne, l’interno del negozio, si accorge che l’imputato preleva alcuni capi di abbigliamento e li nasconde all’interno della propria borsa;

– l’imputato oltrepassa le casse senza effettuare alcun pagamento e senza far scattare l’allarme antitaccheggio, in quanto, si scoprirà poi, la borsa è “schermata”;

– M. raggiunge l’uomo che, vistosi scoperto, si dà alla fuga;

– l’imputato viene comunque bloccato dopo dieci metri “da M. e da un altro vigilante”.

2.1. La Corte di appello ritiene che il reato sia giunto a consumazione in quanto “il punto di osservazione dell’addetto alla sicurezza non gli avrebbe consentito di intervenire in qualunque momento per bloccare l’azione criminosa.

Inoltre l’imputato, anche se per un breve tratto, fuggì, assicurandosi per qualche istante il dominio esclusivo sulla cosa” (pag. 3 sentenza impugnata).

La decisione è corretta per il secondo degli argomenti svolti.

2.2. Come insegnano le Sezioni Unite Prevete, richiamate anche dal ricorrente (n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186): “In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo”.

L’ordito motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite Prevete offre utili parametri interpretativi:

– il reato non può ritenersi consumato allorché l’autore del furto non abbia acquisito il possesso della refurtiva;

– l’impossessamento postula il conseguimento, sia pure momentaneo, della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente;

– la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa (o di un addetto alla sicurezza) e l’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, ostano alla consumazione del reato e circoscrivono la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo;

– il furto giunge a consumazione nel momento in cui si realizza una completa rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore.

2.2 Nel caso in esame l’imputato, fermato dal M. , si è dato alla fuga sicché in quel momento il reato è giunto a consumazione, perché il detentore ha perduto la signoria sul bene.

Poco rileva che il possesso, così conseguito dall’agente, abbia avuto una durata molto limitata (dopo “dieci metri” gli addetti alla vigilanza hanno raggiunto e fermato l’imputato), quel che importa è che nell’attimo in cui l’imputato è fuggito, portando con sé i capi di abbigliamento sottratti, la merce è uscita dalla sfera di controllo del soggetto passivo per entrare nella disponibilità autonoma dell’imputato.

Invero il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).

Si è precisato che: “ai fini della configurazione dell’autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l’impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l’agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l’esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l’intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In altri termini, l’agente acquisisce l’autonoma disponibilità della cosa sottratta – e la fattispecie si realizza in forma consumata – solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione, anche mediata attraverso forme indirette di vigilanza e custodia” (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., in motivazione).

  1. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.